COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare ) Reclamo proposto dalla A.S.D. BARGE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara PRO DRONERO – BARGE disputatasi il 24/04/2005 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girona C (Punto 3.1.2. del C.U. N°42 del 28/04/2005 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48
del 19 Maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
) Reclamo proposto dalla A.S.D. BARGE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara PRO DRONERO - BARGE disputatasi il 24/04/2005 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girona C (Punto 3.1.2. del C.U. N°42 del 28/04/2005 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta)
Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. BARGE contesta la squalifica fino al 31/12/2007 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore CADELANO Manuel, ritenendola eccessivamente gravosa in rapporto ai fatti realmente accaduti e ne chiede la riduzione; richiede, inoltre, la cancellazione dell’ammenda di € 200,00 inflitta alla Società e la reintegrazione dell’allenatore CARDIA Omero, in quanto non espulso dal rettangolo di gioco.
Ad avviso della Società reclamante, il calciatore CADELANO Manuel non avrebbe assolutamente colpito l’arbitro “con ripetuti colpi al petto”, ma, dopo essere stato espulso per proteste ed ingiurie, a fine gara negli spogliatoi avrebbe semplicemente continuato “sbagliando” ad insultare l’arbitro e casualmente ed involontariamente avrebbe sfiorato con un dito l’occhio dell’arbitro, anziché provocargli dolore colpendolo ad una mano ed infilandogli un dito nell’occhio sinistro, come riportato dal direttore di gara nel suo rapporto.
La Società BARGE ritiene di non dover rispondere per la condotta offensiva e ripetutamente scorretta posta in essere dai propri tesserati nei confronti dell’arbitro, che veniva colpito, al termine della gara, dal lancio di fango e terra, in quanto, a proprio parere, gli autori del lancio potevano anche essere i dirigenti ed i giocatori della squadra avversaria, non avendo il direttore di gara provveduto ad identificare gli stessi.
Per quanto attiene la squalifica inflitta all’allenatore CARDIA Omero, la Società reclamante ritiene che si sia trattato di un equivoco, in quanto il provvedimento di espulsione ha riguardato il dirigente ROPOLO Enzo e non l’allenatore.
Le tesi difensive espresse non reggono di fronte alla circostanziata e minuziosa ricostruzione dei fatti operata nel suo rapporto dal direttore di gara, il quale ha indicato in modo univoco l’allenatore CARDIA Omero quale autore del comportamento oltremodo irriguardoso nei propri confronti, tanto da indurlo ad allontanarlo dal recinto di gioco.
Il direttore di gara è stato altrettanto puntuale nella descrizione del comportamento del giocatore CADELANO Manuel. Riferisce, infatti, l’arbitro che il giocatore in questione lo ha ripetutamente minacciato, lo ha colpito con i pugni sul petto, a fine gara ha reiterato le gravi minacce, lo ha colpito ad una mano procurandogli molto dolore e gli ha infilato un dito nell’occhio sinistro.
Le contestazioni, molto fumose e non supportate da alcun riscontro probatorio, avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono quindi essere disattese.
Gli episodi in questione, in considerazione della loro particolare gravità, rendono incensurabili le decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, PAVARINI Avv. Paolo e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Signor BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. BARGE perché non versata;
CONFERMA
la squalifica fino al 31/12/2007 inflitta al giocatore CADELANO Manuel;
1. l’ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. BARGE;
2. la squalifica fino al 24/05/2005 inflitta all’allenatore CARDIA Omero.
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