COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo dell’Associazione Polisportiva Dilettanti CHIAVAZZESE ‘75 avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Biella n. 41 del 21/04/2005 in ordine ai fatti occorsi in occasione della gara PRO GHEMME – CHIAVAZZESE disputata in data 17/04/2005, valida per il Campionato di Terza categoria – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48
del 19 Maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo dell’Associazione Polisportiva Dilettanti CHIAVAZZESE ‘75 avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Biella n. 41 del 21/04/2005 in ordine ai fatti occorsi in occasione della gara PRO GHEMME - CHIAVAZZESE disputata in data 17/04/2005, valida per il Campionato di Terza categoria - Girone B
Seduta del 6/5/05. La Commissione disciplinare, composta dai Sigg. SERVETTO Avv. Tommaso (Presidente), PAVARINI Avv. PAOLO (vice-presidente), GIABARDO Avv. Luca (componente), CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A.
In seguito alla pubblicazione del Comunicato Provinciale indicato in oggetto, l’Associazione polisportiva CHIAVAZZESE 75 propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, al fine di ottenere: 1) la riduzione delle squalifica sino al 31/1/2006 inflitta al calciatore MANZO Bruno; 2) la riduzione della squalifica sino al 31/10/2005 inflitta al calciatore MAZZONI Marco; entrambe comminate dal Giudice Sportivo nei confronti dei predetti per in seguito alle ingiurie, le minacce e ai gesti violenti dagli stessi posti in essere nei confronti dell’arbitro in occasione dell’espulsione dal campo appena subita.
Dalla lettura del referto arbitrale emerge che al 32° del secondo tempo, in occasione di una rete appena convalidata alla squadra avversaria, i giocatori della CHIAVAZZESE ’75 protestavano numerosi nei confronti dell’arbitro ed alcuni di loro, segnatamente il MANZO ed il MAZZONI, oltre ad ingiuriarlo passavano alle vie di fatto, tentando di sferrargli un calcio e colpendo il taccuino su cui l’arbitro annotava il provvedimento disciplinare appena adottato e minacciandolo mentre usciva dal campo (MANZO Bruno), spingendolo all’indietro ponendogli le mani tra il petto ed il collo ed insultandolo (MAZZONI Marco).
Negli spogliatoi, infine, l’arbitro udiva le urla del MANZO Bruno che proseguiva ad insultarlo, salvo presentarsi dopo qualche minuto nel suo spogliatoio, unitamene al MAZZONI Marco, per scusarsi del proprio comportamento.
Con il reclamo tempestivamente proposto la Società ricorrente si limita a richiedere una riduzione della squalifica evidenziando esclusivamente che, il MAZZONI si sarebbe limitato a spingere l’arbitro senza afferrarlo per il collo e il MANZO non lo avrebbe insultato nello spogliatoio.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare ritiene indubbio che il comportamento posto in essere dai due giocatori indicati meriti pienamente di essere sanzionato, ma qualche riserva residua circa l’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo che appare non proporzionata ai fatti.
Invero, ritiene questa Commissione che il provvedimento impugnato non tenga sufficientemente conto del contesto in cui sarebbe maturata la scomposta reazione dei due giocatori indicati i quali, ritenendosi vittima di una ingiusta decisione arbitrale e sospinti da mero “dolo” d’impeto, hanno reagito alla stessa con le modalità scomposte puntualmente indicate dal direttore di gara.
Ciò nondimeno, gli stessi hanno inteso spontaneamente fare ammenda del proprio comportamento presentandosi al termine della partita dall’arbitro per porgergli le proprie scuse, evidenziando in questo modo una lieve grado di resipiscenza e maturità sportiva, a fronte di quanto accaduto poco prima sul terreno di gioco.
Tutto ciò premesso, pur ritenendo meritevoli di una significativa squalifica i due calciatori citati, la decisione impugnata deve essere in parte riformata, mediante una proporzionale riduzione della sanzione, onde renderla effettivamente conforme ai fatti e all’intensità del dolo dei protagonisti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma del provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Biella n. 41 del 21/04/2005, delibera di ridurre la squalifica inflitta al Sig. MANZO Bruno sino al 31/10/2005 e quella inflitta al Sig. MAZZONI Marco sino al 31/8/2005.
In seguito al parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non è stata versata dal ricorrente.
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