COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 5 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A:C. MONOPOLI- A.C.OSTUNI SPORT del 31 marzo 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 5 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A:C. MONOPOLI- A.C.OSTUNI SPORT del 31 marzo 2005 (Reclamo dell’A.C.Ostuni Sport in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (Com.Uff.n. 42 del 14 aprile 2005) L’A.C. Ostuni Sport ha proposto reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo relativo alla gara in oggetto, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto, confermando il risultato conseguito sul campo di 4 - 1 in favore dell’A.C.Monopoli. L’A. C. Ostuni Sport chiede la riforma della delibera appellata e quindi che sia inflitta all’A.C. Monopoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ed in via subordinata la penalizzazione di punti in classifica in misura pari a quelli conquistati sul campo. E’ comparso per la reclamante l’Avv. Edoardo CHIACCHIO,il quale, dopo aver illustrato il reclamo proposto dalla società da lui difesa,esibisce copia del Com.Uff.n. 290/c del 5 aprile 2005 contenente la decisione del Giudice Sportivo relativa all’incontro Reggiana-Benevento del 26 marzo 2005 con i relativi allegati;conclude per l’accoglimento delle istanze riportate nel reclamo dell’A.C.Ostuni Sport. Dichiara di non aver ricevuto le controdeduzioni dell’A.C.Monopoli e chiede (semprechè tali controdeduzioni pervengano tempestivamente)che ne venga informata la società reclamante da lui difesa. La Commissione Disciplinare si riserva di decidere. Successivamente, alle ore 11,30, poiché sono pervenute a questa Commissione Disciplinare le controdeduzioni dell’A.C.Monopoli tempestivamente inviate il 30 aprile 2005 ai sensi dell’art. 24 CGS, la Commissione rinvia la discussione del reclamo in epigrafe citato, al 4 maggio 2005, alle ore 10, inviandone comunicazione telegrafica alle parti interessate. All’udienza del 4 maggio 2005 sono comparsi per il Monopoli il legale rappresentante della Società e l’Avv. Alessio Piscini, e per l’A.C. Ostuni Sport l’Avv. Stefano Semeraro. In via preliminare va esaminata l’eccezione di nullità e di inammissibilità dell’intero processo svolto dinanzi al G.S., sollevata, con le sue controdeduzioni del 30/4/05, dalla AC Monopoli, secondo cui l’omesso contestuale invio –da parte dell’A.C. Ostuni- di copia della dichiarazione di preannunzio di reclamo al G.S. avrebbe inficiato l’intero procedimento instauratosi dinanzi a quel Giudice; rendendo quindi inammissibile ed improseguibile anche quello pendente dinanzi a questa Commissione. L’eccezione succitata non ha fondamento e va pertanto rigettata per i seguenti motivi. Aldilà di libere interpretazioni meramente lessicali; necessaria e doverosa è - sotto il profilo esegetico - l’individuazione della “ratio legis” che deve guidare l’interprete nell’applicare correttamente le norme. Nella specie in esame non sembra possa revocarsi in dubbio che la funzione - sua propria - del c.d. “preannunzio di reclamo” (art. 24 n.5 - lett. b C.G.S.) sia quello di impedire che il G.S. adotti provvedimenti disciplinari di alcun tipo, sulla base dei soli documenti ufficiali (rapporto dell’arbitro, degli assistenti, dei commissari di campo etc.); senza aver prima esaminato ulteriori fatti e circostanze che la società reclamante intende sottoporre alla sua valutazione ed al suo giudizio. Nessuna utilità pratica (oltrechè concettuale) può - di contro - rinvenirsi a favore della presunta “controparte“ della reclamante (ai fini del regolare svolgimento del procedimento dinanzi al G.S.); se è vero che, la mancata comunicazione del c.d. “preavviso di reclamo” non creerebbe alcun pregiudizio a chi non è tenuto a svolgere alcuna attività prodromica al processo; analoga cioè a quella della ricorrente. L’eccezione di nullità e di inammissibilità, sollevata in “limine litis” dall’A.C. Monopoli, va pertanto rigettata. Passando quindi alla trattazione del merito, la Commissione ritiene di dover respingere anche il ricorso proposto dalla ‘A.C. Ostuni Sport, per i seguenti motivi. Pur potendosi dare atto del puntuale ed apprezzato sforzo dialettico profuso dalla A.C. Ostuni Sport per iscritto e nel corso della discussione orale, a sostegno delle proprie tesi; nella sostanza è apparso evidente alla Commissione che, tutte le argomentazioni addotte dalla reclamante siano dirette –e limitatealla sola disamina degli elementi presuntivi (gravi, precisi e concordanti) relativi alla sussistenza delle lesioni subite dal tesserato Luigi INCITTI; ed alle modalità, tempi e luoghi in cui tali lesioni si sarebbero verificate. Ciò che però rileva nel presente processo è l’accertamento della sussistenza del nesso di causalità fra i fatti occorsi e le lesioni subite dall’Incitti; se cioè queste ultime siano state provocate da una unilaterale e proditoria aggressione di persone vicine alla A.C. Monopoli; ovvero se le lesioni riportate dal calciatore succitato siano state la conseguenza diretta ed immediata di una generica “rissa” (così come risulta dagli atti del processo), della quale tuttavia sfuggono gli elementi di individuazione delle cause che l’avrebbero determinata. “Rissa” che peraltro è sfuggita (sia nella fase iniziale che di svolgimento) agli organi federali (arbitro, assistenti e commissari di campo) i cui atti c.d. “ufficiali”, costituiscono la base indefettibile su cui fondare qualsivoglia decisione di natura disciplinare sportiva. Né rileva, ai fini succitati, la semplice quanto generica dichiarazione (più volte richiamata dalla società reclamante) del Commissario di campo che avrebbe constatato di persona la sussistenza delle lesioni riportate dal calciatore Luigi Incitti, nell’immediatezza di generiche “grida” e di un concitato movimento (nei corridoi e negli spogliatoi) di persone di parte contraria a quella dell’A.C. Ostuni. Affermazioni queste che aldilà della loro genericità, non possono assurgere a dignità di prova di un fatto tanto influente da aver alterato il regolare svoglimento della gara. Anche perché dagli atti del processo risulta che l’A.C. Ostuni ha regolarmente schierato i suoi undici elementi per la disputa della gara; rimanendo quindi esclusa anche l’ipotesi di una menomazione della sua squadra sotto il profilo numerico. Né può argomentarsi –a contrario- che la diversità di valore tecnico ed agonistico del “sostituito” con il “sostituto”, (ammesso che una tale sostituzione sia avvenuta in concreto, a seguito delle lesioni subite dall’Incitti) possa considerarsi un fatto e/o una circostanza tale da influire sul regolare svolgimento di una gara; vertendosi in tema di valutazioni meramente ipotetiche e presuntive, effettuabili non già prima dell’inizio di una gara (come nella specie in esame); ma solo a posteriori; quindi né pertinenti né esaminabili in questa sede. Ai fini poi più generali, (relativi cioè al regolare svolgimento della gara), risulta dagli atti ufficiali che il clima nell’ambito del quale si è svolto l’incontro di calcio, è stato “normale” per cui la vicenda relativa alle lesioni lamentate dal calciatore Incitti può ritenersi, rappresentativa di un fatto episodico ed isolato. Sia l’arbitro che gli assistenti infatti, nei rispettivi loro referti di gara, non solo non hanno accennato alla “grida” e/o alle “risse” (percepite e riferite solo da uno dei Commissari di campo); ma addirittura hanno dichiarato “normale” sia il comportamento dei dirigenti, che quello del pubblico. In definitiva quindi, dando per ammessi i fatti occorsi negli spogliatoi, - prima della gara -, innanzi richiamati (a seguito dei quali il calciatore Luigi Incitti ha riportato le note, pur gravi lesioni) non per questo può affermarsi che un tale episodio possa aver influito sul regolare svolgimento della gara rientrando semmai fra quelle violazioni che il G.S. ha già punito con l’ammenda di €.1.000,00 a carico dell’A.C. Monopoli. Provvedimento disciplinare, quest’ultimo, insuscettibile di riforma non solo e non tanto perché non è questo uno dei motivi di impugnazione oggetto d’esame in questa sede; ma anche ed essenzialmente perché un provvedimento sanzionatorio adottato dal G.S. (diverso da quelli relativi ai risultati delle gare),in ogni caso non avrebbe potuto mai costituire oggetto di ricorso da parte dell’A.C. Ostuni Sport per una evidente sua carenza di legittimazione. Motivo questo per il quale va anche rigettata la richiesta subordinata (proposta dalla medesima succitata reclamante A.C. Ostuni Sport) di “….penalizzazione di punti in classifica a carico della Monopoli Calcio pari a quelli conquistati sul campo….” (testualmente dal ricorso del 20/4/05); rientrando la modifica di una sanzione disciplinare, nell’ambito delle punizioni - irrogabili e modificabili d’ufficio -, dagli organi della giustizia sportiva nei soli casi previsti dalle norme federali, non ricorrenti nella specie in esame. Tutto ciò premesso la Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia DELIBERA - rigettarsi l’eccezione preliminare dell’A.C. Monopoli di nullità e di inammissibilità del reclamo proposto dall’A.C. Ostuni Sport del 20/4/05; - rigettarsi il reclamo (sia relativo alla domanda principale che a quella subordinata), proposto dall’A.C. Ostuni Sport; - disporsi l’addebito della tassa sul conto della società, così come richiesto dalla reclamante.
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