COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GENURI ( Campionato regionale Calcio a Cinque Serie “C2” ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 26 del 15.03.2005. Gara Bianco e Nero / Genuri dell’11.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GENURI ( Campionato regionale Calcio a Cinque Serie “C2” ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 26 del 15.03.2005. Gara Bianco e Nero / Genuri dell’11.03.2005. La U.S. Genuri ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 30.06.2009 inflitta al giocatore Palla Cristian, il quale, espulso per aver colpito volontariamente, a gambe unite, un giocatore avversario, provocandogli un forte dolore, alla notifica del provvedimento sferrava un forte pugno contro il direttore di gara, spezzandogli il taccuino, colpendolo alla mano destra e causandogli un dolore lancinante. Successivamente, l’arbitro si recava all’ospedale per accertamenti e il medico di turno gli diagnosticava un trauma contusivo con cinque giorni di cura. La reclamante contesta l’entità della squalifica e ne domanda adeguata riduzione, ritenendola sproporzionata in riferimento alla reale portata del gesto, qualificabile come atto di scomposta reazione, piuttosto che di violenza volontaria. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio referto ed il supplemento allegato. Ha in particolare confermato che il giocatore, alla notifica dell’espulsione, lo affiancò e gli diede un forte pugno sul polso della mano destra che gli procurò un forte dolore. Dopo il gesto, tuttavia, egli si allontanò accompagnato da un dirigente della squadra avversaria. Pur dolorante, lo stesso direttore di gara fu in grado di portare a termine l’incontro, poiché la situazione ambientale lo consentiva. Ha soggiunto, infine, lo stesso arbitro, che l’atto posto in essere dal giocatore fu sicuramente la conseguenza della patita espulsione e che si trattò di un fatto isolato. Il presidente della società Genuri ha a sua volta confermato le ragioni del reclamo. La Commissione, esaminato il referto ed il supplemento allegato e valutate le precisazioni fornite dal direttore di gara, ritiene di poter accedere alle tesi della reclamante. Pur non potendosi dubitare dell’effettiva verificazione del gesto che ha determinato la sanzione e delle conseguenze dolorose che ne sono derivate, la Commissione ritiene che esso vada qualificato per le condizioni in cui fu posto in essere, per la sua dinamica e per il punto di impatto scomposto atto di reazione, pur deprecabile, al provvedimento di espulsione, piuttosto che volontaria manifestazione di violenza, perpetrata a danno del direttore di gara. La portata dell’atto deve determinare, di conseguenza, una adeguata riduzione della sanzione, come da dispositivo. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Palla Cristian fino al 28 febbraio 2006. Dispone il non addebito della tassa.
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