COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 12 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare .S. TEMPIO SRL ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 43 del 05.05.2005. Gara Tharros / Tempio del 1° maggio 2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 12 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare .S. TEMPIO SRL ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 43 del 05.05.2005. Gara Tharros / Tempio del 1° maggio 2005. Con reclamo inviato via fax in data 6 maggio 2005, la Società Tempio richiedeva l’annullamento della sanzione dell’ammenda di Euro 250.00 inflitta dal Giudice Sportivo in quanto la gara in oggetto veniva sospesa per circa cinque minuti a causa di violenti scontri tra i sostenitori del Tempio e della squadra avversaria, anche con l'impiego di oggetti contundenti. Sostiene la reclamante che i propri sostenitori sarebbero stati solamente sette e che sarebbero stati minacciati prima della gara all’esterno dello stadio e, in seguito, sugli spalti. A causa del preponderante numero di tifosi della Tharros coinvolti negli scontri, la responsabilità sarebbe dunque di detta Società e non anche della società Tempio. Il reclamo non merita accoglimento. Letta la documentazione in atti e lo stesso reclamo, appare evidente che le tifoserie delle due squadre si siano violentemente affrontate nel corso della gara, tanto da costringere il direttore di gara a sospendere l’incontro per circa cinque minuti. A nulla rileva, ai fini della valutazione della responsabilità, il numero di tifosi partecipanti agli scontri. Inoltre, la stessa reclamante conferma che le forze dell’ordine sono intervenute quando le due tifoserie erano già a contatto. Tutto ciò premesso, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo proposto, con addebito della tassa relativa.
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