COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 12 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VALLE DEL PARDU ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 26.04.2005. Gara Ichnos Sassari / Valle Del Pardu del 09.04.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 12 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VALLE DEL PARDU ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 26.04.2005. Gara Ichnos Sassari / Valle Del Pardu del 09.04.2005. La Pol. Valle Del Pardu ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 6; 2) penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di Euro 55,00 per prima rinuncia. I provvedimenti sono stati adottati poichè la gara in oggetto, pur essendo stata regolarmente posta in calendario nell’ora e nel luogo indicati in referto, non ha potuto essere disputata per la mancata presentazione della Valle Del Pardu e la documentazione presentata da questa ultima società a giustificazione della mancata presentazione è stata ritenuta insufficiente. La reclamante ha domandato la revoca dei provvedimenti sanzionatori sostenendo che la propria mancata presentazione per la disputa dell’incontro fu dovuta ad un guasto meccanico occorso al proprio automezzo, come documentato da ricevuta fiscale del soccorso ACI, nonché da dichiarazione rilasciata dal Comando dei Carabinieri di Jerzu, prodotte in atti, e comprovanti l’accaduto, occorso poche ore prima dell’orario fissato. La Commissione ritiene infondate le ragioni addotte dalla reclamante a propria discolpa. Incombeva infatti su quest’ultima porsi nelle condizioni di disputare l’incontro, presentandosi a tempo debito sul luogo stabilito in calendario, senza che possano incidere le motivazioni proposte del tutto irrilevanti. Per tali ragioni, la Commissione, visti gli articoli 53, punti 2 e 7 e 55, punto 1 delle NN.OO.II.della F.I.G.C., DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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