COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare .S. ANDROMEDA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari -) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 20.04.2005. Gara Andromeda / Pimentel del 17.04.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 19 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare .S. ANDROMEDA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari -) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 20.04.2005. Gara Andromeda / Pimentel del 17.04.2005. La reclamante chiede siano annullati i seguenti provvedimenti disciplinari: 1) punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3; 2) ammenda di Euro 100,00 per la presenza di estranei nel recinto di gioco; 3) squalifica per tre giornate di gara inflitta ai giocatori Mameli Patrizio, Boi Gianluca e Marci Luciano. La società Andromeda sostiene che non vi sono da parte sua responsabilità specifiche tali da giustificare il provvedimento disciplinare della perdita della gara; infatti le intemperanze che hanno portato l’arbitro a sospenderla sono state poste in essere dai giocatori di entrambe le squadre. Precisa ancora la reclamante che, terminate le “ intemperanze”, l’arbitro avrebbe fatto riprendere la gara, che aveva sospeso momentaneamente, ma ciò non fu possibile per il deciso rifiuto da parte dei giocatori della società Pimentel. Per quanto attiene la sanzione dell’ammenda, la società Andromeda nega decisamente che siano entrati in campo diversi spettatori provenienti dagli spalti anche perché, stanti le cattive condizioni atmosferiche, non vi era pubblico. Nulla dice la reclamante in ordine ai fatti antiregolamentari ascritti ai giocatori Mameli Patrizio, Boi Gianluca e Marci Luciano. Il reclamo è stato ritualmente trasmesso alla controparte che non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha precisato che la rissa coinvolse i giocatori di entrambe le squadre e che durante il suo svolgimento entrarono in campo diversi spettatori che provenivano dagli spalti, e non dalle panchine. Terminata la rissa, dopo essere rientrato dagli spogliatoi, lo stesso direttore di gara, avendo constatato che la situazione in campo era tornata alla normalità, invitò più volte i due capitani a riprendere il gioco, ottenendo tuttavia il deciso rifiuto da parte del capitano del Pimentel. Tale rifiuto venne giustificato dall’incidente occorso al giocatore della stessa formazione, Lecca Gianni, che sarebbe stato, a detta del medesimo capitano, colpito da un avversario. E’ anche comparso il dirigente dell’Andromeda, il quale ha confermato il reclamo. La Commissione ritiene le precisazioni fornite dall’arbitro ( peraltro confermative del rapporto e del supplemento allegato) decisive per considerare ingiustificata la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Andromeda e per irrogare corrispondente provvedimento disciplinare a carico della società Pimentel. Tale provvedimento consegue dall’ingiustificato rifiuto opposto dal solo capitano della società Pimentel all’invito rivoltogli dall’arbitro di ripresa del gioco, una volta constatata la normalizzazione della situazione in campo. Il che individua precise responsabilità ricadenti su questa formazione, piuttosto che sulla società Andromeda, a fronte delle precise constatazioni operate dal direttore di gara, finalizzate alla continuazione dell’incontro. Per quanto attiene, viceversa, gli altri provvedimenti disciplinari, gli stessi vanno invece confermati, in considerazione delle accertate responsabilità e della gravità degli addebiti. Per tali motivi, la Commissione in accoglimento parziale del reclamo DELIBERA: 1) di revocare la sanzione sportiva della perdita dell’incontro a carico dell’Andromeda; 2) di infliggere la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3 a carico della società Pimentel; 3) di respingere il reclamo nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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