COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. RANDAZZO (CT) – (avverso provvedimenti Giudice Sportivo – GARA MASCALI/RANDAZZO del 17.4.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR.”D” – C.U. n° 70 del 21.4.2005) – Proc. n° 266/A – terz’ultima giornata del campionato

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. RANDAZZO (CT) – (avverso provvedimenti Giudice Sportivo – GARA MASCALI/RANDAZZO del 17.4.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR.”D” – C.U. n° 70 del 21.4.2005) – Proc. n° 266/A – terz’ultima giornata del campionato Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni inflitte in primo grado e con il quale si chiede la riduzione dell’ammenda e delle squalifiche comminate ai calciatori, fornendo una versione dei fatti in contrasto con quanto descritto nel referto di gara, ritenendolo per alcuni punti eccessivo; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: Preliminarmente, l’inibizione al dirigente Massimo Vecchio non è impugnabile perché al di sotto di un mese (art. 41 punto 3 lett.b C.G.S.); In ordine all’ammenda comminata questa va confermata condividendo in pieno le sanzioni e giustificazioni prese dal Giudice Sportivo; In ordine, invece, alle squalifiche inflitte ai calciatori si specifica quanto segue: a) Pillera Giuseppe: il comportamento tenuto dal calciatore, che tra l’altro riveste la qualifica di capitano, si è consumato con le reiterate minacce con tentativi di aggressione senza causare danni fisici, solo perché evitati da parte dell’arbitro solo sfiorato. Si determina la stessa come in dispositivo rispettando il principio dell’afflitività della sanzione; b) Barbagallo Filippo, Saitta Antonio Lucio, Saitta Domenico e Idonea Gaetano Mario: i comportamenti tenuti dai predetti, a parere di questa Decidente, si equivalgono e, pertanto, nel rispetto della punizione della pena, si riducono come in dispositivo, confermando quella a carico di Idonea Gaetano Mario; P.Q.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Società ricorrente di determinare la squalifica al calciatore Pillera Giuseppe fino al 31.3.2006; di determinare la squalifica ai calciatori Barbagallo Filippo, Saitta Antonio Lucio e Saitta Domenico per 3 gare; conferma il resto e senza addebito di tassa, non versata.
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