COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SCORDIA (CT) – (avverso squalifica per tre giornate calciatore Finocchiaro Rocco e ammenda Euro 1.000,00 alla Società – GARA SCORDIA/CAMARO del 17.4.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 70 del 20.4.2005) – Proc. n° 267/A – terz’ultima giornata del campionato

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SCORDIA (CT) – (avverso squalifica per tre giornate calciatore Finocchiaro Rocco e ammenda Euro 1.000,00 alla Società – GARA SCORDIA/CAMARO del 17.4.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 70 del 20.4.2005) – Proc. n° 267/A – terz’ultima giornata del campionato Con appello ritualmente proposto la Società reclamante chiede la riduzione delle sanzioni inflitte dal primo Giudice, ritenendole eccessive rispetto ai fatti, che prospetta in maniera dissimile da come riportati nel rapporto di gara; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Anche a giudizio di questa Decidente, il comportamento del giocatore Finocchiaro Rocco, così come si evince dagli atti ufficiali di gara, appare grave e va stigmatizzato per la reiterata condotta offensiva posta in essere da giocatore, nei confronti dell’arbitro; Tuttavia, ritiene questa Commissione eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, avuto riguardo alla circostanza che le offese hanno avuto contenuto solo labiale, non essendosi estrinsecate in altri comportamenti rilevanti su un piano fisico; Relativamente alla ammenda inflitta alla Società, a titolo di responsabilità oggettiva, osserva questa Decidente che, per quanto deprecabili le intemperanze poste in essere dai sostenitori della squadre ospitante, esse non hanno avuto alcuna conseguenza fisica per la persona dell’arbitro; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica al calciatore Finocchiaro Rocco a due giornate; di ridurre l’ammenda comminata alla Società ad Euro 500,00; senza addebito di tassa non versata.
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