COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare CO.E.MI. MISTERBIANCO (CT) – (avverso squalifica calciatore Sciuto Francesco fino al 31.12.2005 – GARA CAMARO/CO.E.MI MISTERBIANCO del 13.4.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B”) – Proc. n° 276/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare CO.E.MI. MISTERBIANCO (CT) – (avverso squalifica calciatore Sciuto Francesco fino al 31.12.2005 – GARA CAMARO/CO.E.MI MISTERBIANCO del 13.4.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B”) – Proc. n° 276/A – La Commissione Disciplinare, preliminarmente, rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto dal C.U. n° 68 del 6.4.2005 ed anche fuori dal termine previsto dal regime ordinario, perché prodotto in data 6.5.2005; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it