LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore MAZZONE Carlo (gara Parma-Bologna del 14/6/05 – C.U. 375 del 15/6/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore MAZZONE Carlo (gara Parma-Bologna del
14/6/05 – C.U. 375 del 15/6/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al Sig. Carlo Mazzone,
tesserato per la Soc. Bologna, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara
“perché, al 48° del secondo tempo, a seguito di un comportamento scorretto dell’allenatore
avversario, raggiungeva la panchina dell’altra squadra, e spingeva lievemente un
calciatore avversario con le mani sulla schiena: tale condotta, in specifica violazione dei
doveri di correttezza sportiva incombenti sull’allenatore, contribuiva a provocare scontri
sul campo fra tesserati delle due squadre (contesto di grande tensione nel quale il Quarto
Ufficiale veniva anche colpito sulla nuca, senza possibilità di individuazione del
responsabile)”, ha proposto reclamo la società Bologna, chiedendo la riduzione della
squalifica ad una giornata.
A sostegno del gravame la società reclamante assume l’illogicità e la contraddittorietà della
motivazione, nonché la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata.
La decisione sarebbe illogica in quanto saremmo in presenza di ”un rapporto di causalità
senza che vi sia alcun indizio e alcun criterio logico a sostegno”, dal momento che “i
movimenti (…) delle panchine sarebbero iniziati a causa del comportamento dei tesserati
parmensi (come logico, essendo soccombenti sul campo)”. In tale contesto la condotta del
Mazzone “pur avendo “lievemente” travalicato i limiti del consentito, non potrebbe in alcun
caso esser valutata quale scaturigine dei fatti successivi, non essendovi negli atti ufficiali né
una espressa indicazione in tal senso né alcun argomento da cui desumere una connessione
causalistica. La contestualità della stessa in relazione agli altri comportamenti aggressivi ne
sottolinea la natura reattiva ad una dinamica già avviatasi (…), nella quale la lievità della
spinta è indizio, ex se, della legittimità e della difensività del gesto, appena percepito da
arbitro e avversario”.
La contraddittorietà sarebbe invece da rinvenire nel diverso contenuto del referto dell’arbitro
a tenore del quale “il Sig. Mazzone si sarebbe diretto sino alla panchina avversaria onde
spingere un calciatore parmense, così come riportato dall’arbitro della gara” e quello del
quarto uomo che nella propria relazione ”esclude un movimento del Mazzone verso i tesserati
del Parma, risultando essere egli piuttosto l’obiettivo della loro aggressione, che si alzano
dalla panchina e si dirigono verso il Sig. Mazzone (evidentemente posto in posizione non
immediatamente attigua alla panchina stessa”.
La contraddizione tra i due atti determinerebbe l’assoluta carenza di prova.
A ciò si aggiunga la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata, laddove in
contrasto con la giurisprudenza di questo Organo di Giustizia Sportiva relativa a casi simili.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale, dopo aver
ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il rappresentante della
Società reclamante, rileva che il gravame è infondato.
Dagli atti ufficiali (cfr. referto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata) risulta che il Mazzone,
raggiunta la panchina della squadra avversaria, abbia spinto, sia pur lievemente, un calciatore
avversario, appoggiando le mani sulla schiena di quest’ultimo.
Le argomentazioni difensive, basate sulla presunta illogicità e contraddittorietà della
motivazione della decisione, non possono trovare accoglimento, in quanto l’arbitro ed il
quarto ufficiale di gara non descrivono in maniera differente la stessa scena, quanto piuttosto
due episodi evidentemente diversi tra loro, anche se accaduti nello stesso contesto temporale,
ossia al 48° minuto del secondo tempo.
Ne deriva che nessun dubbio sussiste sulla effettività della condotta ascritta al Mazzone e
sulla coerenza della sanzione conseguentemente irrogatagli (tenuto conto, in particolare,
della platealità del gesto e della sua intrinseca idoneità a fomentare ulteriori reazioni, in
campo e fuori), a nulla rilevando l’assenza di collegamento tra tale condotta e gli
avvenimenti successivi.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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