LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SOTTIL Andrea (gara Piacenza-Genoa del 5/6/05 – C.U. 368 del 7/6/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore SOTTIL Andrea (gara Piacenza-Genoa del 5/6/05 – C.U.
368 del 7/6/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Sottil
Andrea, tesserato per la Soc. Genoa, la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di
gara per il comportamento antiregolamentare tenuto al termine della gara Piacenza-Genoa
del 5 giugno 2005, ha proposto reclamo la Soc. Genoa, chiedendo la riduzione della sanzione
da sei a tre giornate di squalifica, ovvero nella comunque minor misura ritenuta di giustizia.
A sostegno del gravame la Società reclamante assume la manifesta eccessività e
sproporzione della sanzione irrogata, dal momento che:
dal rapporto dell’assistente dell’arbitro, emergerebbe che il Sottil abbia dato qualche
spintone, “unendosi a tutti i giocatori e dirigenti del Genoa, nelle urla ingiuriose contro i
Piacentini”;
nella prima fase non si avrebbe alcuna certezza sulla identificazione del calciatore Sottil, da
considerarsi confuso nella folla;
nel supplemento di referto dell’assistente dell’arbitro risulterebbe che il comportamento del
Sottil non sarebbe stato violento, trattandosi di “una serie di spintoni”;
nessun calciatore del Piacenza sarebbe rimasto coinvolto;
la condotta del Sottil non può aver avuto alcuna influenza negativa sui fatti accaduti negli
spogliatoi;
le modalità del comportamento del Sottil non apparirebbero oggettivamente pericolose,
soprattutto laddove messe a confronto con la reazione del Masiello;
non vi sarebbe stata alcuna conseguenza lesiva per lo stesso Masiello;
la condotta del Sottil sarebbe da inquadrare nell’ambito della categoria di quelle scorrette,
dovendosi escludere invece che si tratti di atto di violenza in senso stretto: il comportamento
del Sottil, infatti, sarebbe una reazione a quello del Masiello, il quale è stato sanzionato con
una sola giornata di squalifica, nonostante sia stato colui che con il suo comportamento ha
innescato il tutto;
in casi precedenti, ben più gravi, la sanzione irrogata é stata meno severa.
Alla riunione odierna, è comparso sia il Sottil che il suo difensore, il quale, dopo aver
ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udite le parti, rileva che il
gravame è parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali - da considerarsi fonte di prova privilegiata - risulta che effettivamente a
fine gara nasceva, ancora sul terreno di giuoco, un battibecco vivace tra i calciatori Sottil
(Soc. Genoa) e Masiello (Soc. Piacenza). Il primo colpiva il secondo con una manata a
braccio aperto, in modo violento, al volto. Ciò determinava una situazione di forte tensione,
tant’è che ai due calciatori si avvicinavano altri calciatori e dirigenti. Sottil tentava di
aggredire nuovamente Masiello, venendo trattenuto da compagni e poliziotti: nella
circostanza, Masiello metteva le mani sul viso di Sottil spingendolo.
Successivamente, nel tunnel di accesso agli spogliatoi si verificava una rissa, con l’intervento
di poliziotti, inservienti e persone dello staff del Piacenza, nel tentativo di riportare la calma.
Alcuni calciatori del Genoa, in particolare Stellone e Sottil, spintonavano alcuni di questi
addetti. Soltanto a seguito dell’intervento di alcuni tesserati del Genoa - in particolare del
calciatore Rossi, che cercava di trattenere e calmare il Sottil - e del Presidente Preziosi si
ristabiliva una situazione di calma.
Alla luce di tale ricostruzione sono indubbie le modalità oggettivamente violente ed
aggressive della condotta del Sottil rispetto all’integrità fisica del Masiello, nonchè la
partecipazione del medesimo anche all’ultima fase degli incidenti.
Le argomentazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono invece meritevoli di
accoglimento, dal momento che:
il Sottil è stato identificato con certezza nell’immediatezza dei fatti;
la condotta del Masiello è connessa e conseguente a quella del Sottil;
a nulla rileva l’assenza di conseguenze dannose per il Masiello;
è indubbio che la condotta del Sottil, per le modalità con le quali è stata posta in essere,
configura di un atto di violenza in senso stretto;
infondata è la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante, in quanto smentita dal
contenuto dei referti arbitrali. A tale proposito non può non rilevarsi l’assenza del benché
minimo supporto probatorio a riscontro delle frasi provocatorie ed offensive che sarebbero
state rivolte al Sottil da parte del Masiello relativamente al suo presunto stato di salute;
lo stato d’animo del dopo-partita, influenzato dal risultato negativo della gara, non può
giustificare in alcun modo reazioni di tipo violento, ingiurioso ed offensivo.
Sanzione equa, tenuto conto anche del contenuto del supplemento di referto redatto
dall’assistente dell’arbitro (dal quale si evince che la condotta tenuta dal Sottil nel tunnel non
è stata violenta), appare comunque quella di cui al dispositivo, così ridotta rispetto a quella
irrogatagli dal Giudice Sportivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la
sanzione inflitta al calciatore Sottil Andrea a cinque giornate effettive di gara. Dispone
conseguentemente la restituzione della tassa.
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