LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. AREZZO avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Arezzo-Vicenza dell’11/6/05 – C.U. 371 del 13/6/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. AREZZO avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Arezzo-Vicenza dell’11/6/05 – C.U. 371 del 13/6/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento del 13/6/2005 con cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere
alla Soc. Arezzo l’ammenda di € 25.000 con diffida, per i comportamenti antiregolamentari
posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Arezzo-Vicenza dell’11/6/05
(esposizione per circa 7 minuti di un drappo contenente immagine evocativa di
discriminazione razziale; successiva esposizione di una bandiera con il medesimo simbolo;
lancio di un bengala sul recinto di gioco; lancio, all’inizio del secondo tempo, di centinaia di
rotoli di carta igienica nel recinto e sul terreno di giuoco; lancio nel corso del secondo tempo
di una bottiglia di plastica parzialmente piena d’acqua che colpiva alla testa un assistente,
con conseguente interruzione della gara per quattro minuti), proponeva tempestivo reclamo
la società osservando: a) che il drappo con simbolo di discriminazione razziale era
tempestivamente stato rimosso dalle Forze dell’Ordine, mentre la bandiera contenente il
medesimo simbolo era stata esposta solo saltuariamente; b) che si era trattato di iniziative
estemporanee imputabili ad una frangia esigua della tifoseria aretina; c) che il lancio del
bengala era avvenuto per festeggiare una rete della squadra di casa, senza alcun intenzione di
recare danno a chicchessia; d) che anche il lancio (del tutto inoffensivo) dei rotoli di carta
igienica era stato posto in essere a scopo di festeggiamento della compagine locale; e) che
l’isolato spettatore che aveva lanciato la bottiglia d’acqua all’indirizzo dell’assistente era
stato immediatamente identificato e denunciato; f) che dopo tale episodio era stato più volte
diffuso dagli altoparlanti il comunicato antiviolenza per impedire il ripetersi di situazioni
simili.
Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la riduzione della sanzione.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo non può essere accolto.
Il comportamento tenuto dai sostenitori dell’Arezzo è di indubbia rilevanza disciplinare, e va
ritenuto di intrinseca gravità, sia per quanto riguarda l’esposizione ripetuta di simboli
evocativi di discriminazione razziale, sia per quanto riguarda il lancio della bottiglia d’acqua
che ha colpito alla testa uno degli assistenti. In particolare, quest’ultimo episodio ha
procurato un lieve malore all’assistente e ciò ha determinato l’interruzione del giuoco per
quattro minuti. Di minore gravità appaiono bensì gli altri comportamenti antiregolamentari
(lancio di un bengala e di rotoli di carta igienica), che non hanno causato nessuna
conseguenza lesiva per le persone presenti nel recinto o sul terreno di giuoco, ma
nell’insieme – tenuto presente l’indirizzo disciplinare che questa Commissione ha
uniformemente applicato in casi analoghi – la sanzione irrogata risulta senz’altro congrua e
proporzionata alla natura degli illeciti.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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