LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. AREZZO avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Arezzo-Vicenza dell’11/6/05 – C.U. 371 del 13/6/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. AREZZO avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Arezzo-Vicenza dell’11/6/05 – C.U. 371 del 13/6/05). Il procedimento Avverso il provvedimento del 13/6/2005 con cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Soc. Arezzo l’ammenda di € 25.000 con diffida, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Arezzo-Vicenza dell’11/6/05 (esposizione per circa 7 minuti di un drappo contenente immagine evocativa di discriminazione razziale; successiva esposizione di una bandiera con il medesimo simbolo; lancio di un bengala sul recinto di gioco; lancio, all’inizio del secondo tempo, di centinaia di rotoli di carta igienica nel recinto e sul terreno di giuoco; lancio nel corso del secondo tempo di una bottiglia di plastica parzialmente piena d’acqua che colpiva alla testa un assistente, con conseguente interruzione della gara per quattro minuti), proponeva tempestivo reclamo la società osservando: a) che il drappo con simbolo di discriminazione razziale era tempestivamente stato rimosso dalle Forze dell’Ordine, mentre la bandiera contenente il medesimo simbolo era stata esposta solo saltuariamente; b) che si era trattato di iniziative estemporanee imputabili ad una frangia esigua della tifoseria aretina; c) che il lancio del bengala era avvenuto per festeggiare una rete della squadra di casa, senza alcun intenzione di recare danno a chicchessia; d) che anche il lancio (del tutto inoffensivo) dei rotoli di carta igienica era stato posto in essere a scopo di festeggiamento della compagine locale; e) che l’isolato spettatore che aveva lanciato la bottiglia d’acqua all’indirizzo dell’assistente era stato immediatamente identificato e denunciato; f) che dopo tale episodio era stato più volte diffuso dagli altoparlanti il comunicato antiviolenza per impedire il ripetersi di situazioni simili. Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la riduzione della sanzione. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo non può essere accolto. Il comportamento tenuto dai sostenitori dell’Arezzo è di indubbia rilevanza disciplinare, e va ritenuto di intrinseca gravità, sia per quanto riguarda l’esposizione ripetuta di simboli evocativi di discriminazione razziale, sia per quanto riguarda il lancio della bottiglia d’acqua che ha colpito alla testa uno degli assistenti. In particolare, quest’ultimo episodio ha procurato un lieve malore all’assistente e ciò ha determinato l’interruzione del giuoco per quattro minuti. Di minore gravità appaiono bensì gli altri comportamenti antiregolamentari (lancio di un bengala e di rotoli di carta igienica), che non hanno causato nessuna conseguenza lesiva per le persone presenti nel recinto o sul terreno di giuoco, ma nell’insieme – tenuto presente l’indirizzo disciplinare che questa Commissione ha uniformemente applicato in casi analoghi – la sanzione irrogata risulta senz’altro congrua e proporzionata alla natura degli illeciti. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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