LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 13 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Triestina del 25/6/05 – C.U. 385 del 28/6/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 13 luglio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di
gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Triestina del
25/6/05 – C.U. 385 del 28/6/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Vicenza la
sanzione della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e quella dell’ammenda
di € 5.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Vicenza-
Triestina del 25/6/2005, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della
sanzione.
A sostegno del gravame, si osserva, in primo luogo, che nel caso di specie non sussisterebbe
responsabilità oggettiva in quanto l’evento non sarebbe in alcun modo riconducibile alla
condotta della Società; in secondo luogo, che si sarebbe trattato di un fatto eccezionale, non
controllabile, né prevedibile, anche in considerazione delle caratteristiche dei luoghi e della
attività di controllo svolta dal personale della Società; in terzo luogo, che la sanzione adottata
sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva in relazione alla oggettiva
caratterizzazione dei fatti.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, nonché la documentazione fotografica
esibita, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dal rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta, innanzitutto, che, nel corso della
gara, i sostenitori della reclamante hanno fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco e
lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco e sul terreno di giuoco, uno dei quali ha
colpito il portiere del Vicenza, senza procurargli conseguenze lesive, e, in secondo luogo,
che, al termine della gara, l’autista del pullman della Soc. Triestina è stato colpito alla testa,
mentre si trovava nello spazio interno all’impianto sportivo, ove il pullman era parcheggiato,
da una bottiglia, lanciata da persone rimaste ignote; l’autista ha subito - come evidenziato
nella certificazione rilasciata dal medico sociale della Soc. Triestina - un trauma cranico con
momentanea perdita di coscienza e sindrome commotiva.
In sede di discussione, peraltro, è emerso che, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e
delle circostanze di fatto, nonché del comportamento del personale di servizio, la Società ha
adottato tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione di incidenti.
Ne deriva che, per quanto i comportamenti sanzionati siano stati gravi, tuttavia, tenuto conto
degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, risulta
sufficientemente afflittiva la sanzione dell’ammenda nella misura indicata nel dispositivo,
con conseguente revoca di quella della squalifica del campo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione alla ammenda complessiva di € 20.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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