LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Roberto STELLONE: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Roberto STELLONE: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma
2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di
Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 22 gennaio 2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Roberto Stellone per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione
all’art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del
Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non avere provveduto
a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 13 S/S 2003/2004, pronunciato in data 15 novembre
2004, con cui lo stesso tesserato era condannato al pagamento a favore del dott. Tommaso
D’Onofrio della somma di € 120.000,00 (centoventimila) oltre interessi legali e spese di
costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, IVA e C.P.A.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, il deferito non ha fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione di € 500,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento tenuto da
Roberto Stellone è censurabile: infatti, l’incolpato, benché ritualmente informato dell’esito
del procedimento arbitrale, non ha provveduto alla sua spontanea esecuzione, il che denota
scarsa considerazione per la normativa federale.
Considerato quindi il contegno generale tenuto dall’incolpato, questa Commissione ritiene
equa la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di condannare Roberto Stellone alla sanzione
dell’ammenda di € 500,00.
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