LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Massimo CELLINO – Presidente Soc. Cagliari: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. CAGLIARI: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 15/5/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Massimo CELLINO – Presidente Soc. Cagliari: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1
e 4 comma 3 C.G.S.;
Soc. CAGLIARI: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta
(dichiarazioni alla stampa del 15/5/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 17/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Massimo Cellino, Presidente della Soc. Cagliari, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art.
1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni
rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi
operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Cagliari per violazione dell'art. 2, comma 4, e
4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio
Presidente.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 8.000,00 sia per il Cellino, sia per la Soc. Cagliari.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Cellino
riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Corriere dello Sport” del 15/5/2005 sono
censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “la bilancia pende sempre da una parte e non
è la mia”, “mi sono illuso di potermela giocare alla pari”, “combatto ma soltanto contro i
mulini a vento”, “vorrei che fosse garantita una competizione equa”, “ci dicono che non
possiamo sognare”, “vedo la replica di un copione”) travalicano il lecito diritto di critica,
perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello
svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei direttori di gara.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Cellino, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti
specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
5.000,00 sia a Massimo Cellino, sia alla Soc. Cagliari.
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