LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Massimo CELLINO – Presidente Soc. Cagliari: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. CAGLIARI: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 15/5/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Massimo CELLINO – Presidente Soc. Cagliari: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. CAGLIARI: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 15/5/05). Il procedimento Con provvedimento del 17/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente della Soc. Cagliari, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Cagliari per violazione dell'art. 2, comma 4, e 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 sia per il Cellino, sia per la Soc. Cagliari. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Cellino riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Corriere dello Sport” del 15/5/2005 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “la bilancia pende sempre da una parte e non è la mia”, “mi sono illuso di potermela giocare alla pari”, “combatto ma soltanto contro i mulini a vento”, “vorrei che fosse garantita una competizione equa”, “ci dicono che non possiamo sognare”, “vedo la replica di un copione”) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei direttori di gara. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Cellino, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 sia a Massimo Cellino, sia alla Soc. Cagliari.
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