LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Gian Piero GASPERINI – Allenatore Soc. Crotone violazione artt. 1 comma 1 e 17 comma 7 C.G.S.; Sigg. Giuseppe URSINO e Domenico BORRELLI – Tesserati Soc. Crotone: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CROTONE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Treviso-Crotone del 14/5/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Gian Piero GASPERINI – Allenatore Soc. Crotone violazione artt. 1 comma 1 e 17
comma 7 C.G.S.;
Sigg. Giuseppe URSINO e Domenico BORRELLI – Tesserati Soc. Crotone: violazione art.
1 comma 1 C.G.S.;
Soc. CROTONE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara
Treviso-Crotone del 14/5/05).
Il procedimento
Con provvedimento dell’8/6/2005, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione
Gian Piero Gasperini, Giuseppe Ursino, Domenico Borrelli, rispettivamente allenatore,
dirigente e preparatore atletico della Soc. Crotone, in relazione al comportamento tenuto al
termine della gara Treviso-Crotone del 14/5/2005, nonché la Soc. Crotone del C.G.S., a titolo
di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.
Il deferimento è avvenuto quanto al Gasperini per violazione dell'art. 1, comma 1, e 17,
comma 7, del C.G.S., quanto all’Ursino e al Borrelli per violazione dell'art. 1, comma 1, del
C.G.S., e quanto alla Soc. Crotone per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Crotone ha fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, che i comportamenti
degli incolpati sarebbero censurabili solo dal punto di vista etico e non anche da quello
sportivo; in secondo luogo, che essi non sarebbero riferibili all’attività sportiva, avendo
natura personale; in terzo luogo, che i fatti non sarebbero stati descritti correttamente dal
collaboratore dell’Ufficio Indagini (in particolare, il Gasperini si sarebbe trovato fuori degli
spogliatoi, mentre l’Ursino e il Borrelli si sarebbero limitati a “minimizzare l’accaduto”. Di
conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice-Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per
una giornata effettiva di gara per Gian Piero Gasperini, a quella dell’ammenda di € 2.000,00
per Giuseppe Ursino, a quella dell’ammenda di € 250,00 per Domenico Borrelli e a quella
dell’ammenda di € 2.250,00 per la Soc. Crotone.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui al deferimento sono
sanzionabili.
Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara Treviso-Crotone del 14/5/2005, il
Gasperini - oltretutto squalificato e, quindi, non ammesso all’interno del recinto di gioco - ha
afferrato un calciatore della squadra avversaria per il collo con la mano destra, trascinandolo
per alcuni metri verso lo spogliatoio; l’Ursino ha avuto un comportamento fortemente
aggressivo ed irriguardoso nei confronti del collaboratore dell’Ufficio Indagini, rifiutandosi
di prestare qualsiasi collaborazione; il Borrelli si è rivolto allo stesso collaboratore con frasi
irriguardose, ancorché in seguito si sia scusato per l’accaduto.
La descrizione dei fatti accaduti non consente di avere alcun dubbio sia sulla condotta dei
tesserati, sia sulla loro individuazione, non risultando fondate le affermazioni contenute nella
memoria difensiva che risultano in contrasto con quanto evidenziato nella relazione del
collaboratore dell’Ufficio Indagini, la quale – come è noto- è fonte di prova privilegiata.
Si tratta di comportamenti particolarmente gravi soprattutto tenendo conto delle funzioni dei
tesserati. Tali comportamenti integrano la violazione dell’art. 1 del C.G.S., secondo il quale
coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di
lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Per
quanto riguarda il Gasperini, inoltre, risulta violato l’art. 17, comma 7, secondo il quale ai
tecnici colpiti da squalifica è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco.
Nessun dubbio vi può essere, inoltre, sulla sussistenza nel caso in esame del requisito della
riferibilità dei comportamenti contestati all’attività sportiva, tenuto conto delle circostanze di
fatto e di tempo, nonché dei luoghi, e , comunque, non essendo stato provato il contrario.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità degli incolpati, alla quale segue quella
oggettiva della Società di appartenenza.
In relazione alla portata dei fatti appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. In
particolare, ai fini della determinazione delle sanzioni, occorre tenere conto della violenza
del gesto del Gasperini, della aggressività e della irriguardosità del comportamento
dell’Ursino, della irriguardosità di quello del Borrelli, nonché della circostanza che
quest’ultimo, seppur dopo alcuni minuti, si è scusato per l’accaduto.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per una
giornata effettiva di gara per Gian Piero Gasperini, a quella dell’ammenda di € 2.000,00 per
Giuseppe Ursino, a quella dell’ammenda di € 250,00 per Domenico Borrelli e a quella
dell’ammenda di € 2.250,00 per la Soc. Crotone.
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