LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Guido ANGIOLINI – Presidente Soc. Parma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PARMA violazione art. 2 comma 4 C.G.S.; per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 16/6/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Guido ANGIOLINI – Presidente Soc. Parma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PARMA violazione art. 2 comma 4 C.G.S.; per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 16/6/05). Il procedimento Con provvedimento del 16 giugno 2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Guido Angiolini, Presidente del Parma per violazione degli artt. 3, comma 1, 1, comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nell’ambito di dichiarazioni rese e pubblicate in quella stessa data da vari organi di informazione (“Il Corriere dello Sport-Stadio”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Tempo”, “L’Unità”) nonché da emittenti televisive (“Televideo RAI”) giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell’ambito federale e per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Parma ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Alla riunione odierna è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna dell’Angiolini alla sanzione della inibizione per mesi tre e dell’ammenda di € 10.000,00, nonché la condanna della Soc. Parma alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00. E’ comparso altresì il deferito Angiolini e il difensore della Soc. Parma (giusta delega verbalmente rilasciatagli in udienza). L’Angiolini, nell’ammettere di avere effettivamente reso le dichiarazioni oggetto del deferimento, ne ha peraltro esclusa ogni finalità diffamatoria o comunque offensiva, affermando cioè che esse sono scaturite dalla “sensazione” che la Soc. Parma sia stata considerata nell’ambito calcistico come un “corpo estraneo” e che comunque esse miravano a tutelarne gli interessi anche rispetto alla posizione dei creditori fallimentari. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni dell’Angiolini, rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito ed in relazione alla gara Parma–Bologna del 14/06/2005 siano senz’altro censurabili, in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché del tutto contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Ritiene infatti la Commissione di ribadire il proprio costante indirizzo interpretativo secondo cui il diritto di critica si concretizza fisiologicamente nell’espressione di un giudizio, di una opinione che – in quanto tali – possono bensì non essere connotati da una rigorosa obiettività, proprio perché implicano la valutazione di un fatto che - per sua natura – è fondata su un’interpretazione soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, in quanto esso trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone - con la conseguenza che non risultano ammissibili attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce – nonché nella esigenza (che è coessenziale all’attività di ogni comunità organizzata in Ordinamento) di assicurare il corretto esercizio del ruolo di controllo e di garanzia a cui la critica stessa deve essere finalizzata quando si indirizza nei confronti di Enti, Associazioni ed Istituzioni in genere, pubbliche o private siano. Al riguardo, dunque, l’orientamento di questa Commissione si è consolidato nell’affermare che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti coloriti e critiche di natura tecnica sull’operato di altri tesserati (ed in particolare dell’arbitro e dei suoi assistenti), dall’altro tali apprezzamenti devono essere manifestati con modalità espressive equilibrate, responsabili e non offensive. Orbene, nel caso in questione le espressioni utilizzate dall’Angiolini, tenuto conto del loro contenuto letterale e globalmente valutate, anche nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale ex art 3 comma 1 C.G.S, ed anzi mettono esplicitamente in dubbio l’imparzialità stessa nella gestione del Campionato e nella direzione delle gare. Si osserva cioè che frasi quali: “Quello che ha vissuto il Parma quest’anno mi fa pensare un po’ a un omicidio bianco. Forse il Parma FC è stato visto come un oggetto estraneo. Forse non aveva troppi amici nel Palazzo”; “Sicuramente se il cammino è stato impervio non è stato solo per demeriti suoi...Ci sono tanti modi per fare degli omicidi: qualcuno li fa con i guanti bianchi. Quello che ha vissuto il Parma quest’anno mi fa pensare un po’ a un omicidio bianco. Sarà così anche a Bologna? Non so. Non posso indovinare il futuro”, intese nella loro oggettività semantica e nel loro complessivo articolarsi – tanto sibillino nei riferimenti soggettivi quanto inequivoco nell’insinuare l’esistenza di trame e “complotti” orditi dal “Palazzo” ai danni della società di appartenenza - finiscono con l’esorbitare dall’ambito di operatività della scriminante, risolvendosi in una lucida e “mirata” forma di denigrazione dell’operato delle strutture Federali. Tali modalità espressive non possono dunque essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica, anzi ne sono l’esatto contrario, proprio perché – evocando concetti di chiara pertinenza a fatti delittuosi, quale appunto quello di “omicidio bianco” – finiscono con il prospettare la sussistenza di un preordinato disegno volto a danneggiare la posizione della società da lui presieduta. Del resto, anche gli stati d’animo di palese amarezza conseguenti a decisioni arbitrali ritenute ingiuste o pregiudizievoli non possono giustificare accuse, insinuazioni e sospetti comunque offensivi, denigratori e dispregiativi, che - ancor più siccome indirizzati “nel mucchio”, in termini così generali da risultare volti a ricomprendervi l’intero ambito di riferimento Federale e, nel contempo, miratamente finalizzati a rappresentare la propria Società sportiva quale “vittima sacrificale” di dolose macchinazioni (addirittura evocando la fattispecie di “omicidio bianco”) – presentano un inaccettabile grado di disvalore antiregolamentare, anche in considerazione del gratuito quanto irresponsabile impatto di delegittimazione della struttura Federale stessa che tali affermazioni determinano nella opinione pubblica. La gravità delle dichiarazioni induce pertanto ad affermare la responsabilità dell’Angiolini in relazione all’addebito contestatogli, cui consegue quella della società di appartenenza ex art. 2, comma 4, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta. Sanzioni eque – anche in considerazione del ruolo apicale dell’Angiolini in ambito societario - risultano dunque quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere ad Angiolini Guido la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi tre e dell’ammenda di €. 5.000,00, alla Soc. Parma la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it