LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/205 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Morris CARROZZIERI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/205 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Morris CARROZZIERI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11
comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento
dell’Attività di Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 15/6/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
il calciatore Moris Carrozzieri, tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure
arbitrali, allegato B) del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per
non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 13 s/s
2004/2005 (Faccini-Carrozzieri).
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di €
1.000,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del
Carrozzieri è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che il Carrozzieri non ha provveduto a dare esecuzione al lodo
emesso in data 11 aprile 2005 dal Camera Arbitrale della F.I.G.C. n. 13 s/s 2004/2005
(trasmessogli con raccomandata del 12 aprile 2005).
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che
sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, con particolare
riferimento all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del
Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Carrozzieri.
Tenuto altresì conto della recidiva – essendo stato lo stesso deferito sanzionato nel corso
della presente stagione per una condotta analoga – appare equa la sanzione di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
1.000,00 a Moris Carrozzieri.
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