LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Vincenzo PELLECCHIA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Vincenzo PELLECCHIA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 15/6/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Vincenzo Pellecchia, tesserato per la Soc. Empoli S.p.A., per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 10 s/s 2004/2005 (Mari-Pellecchia). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 300,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Pellecchia è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Carrozzieri non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso in data 3 febbraio 2005 dal Camera Arbitrale della F.I.G.C. n. 10 s/s 2004/2005 (trasmessogli con raccomandata del 3 febbraio 2005). Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, con particolare riferimento all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Pellecchia. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 300,00 a Vincenzo Pellecchia.
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