• Stagione sportiva: 2004/2005
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 27 luglio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Genoa Cricket and Football Club violazione art. 6
commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Matteo PREZIOSI – Collaboratore Genoa Cricket and Football Club violazione art. 6
commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Stefano CAPOZUCCA – Direttore Generale Genoa Cricket and Football Club
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Francesco DAL CIN – Amministratore Delegato A.C. Venezia 1907 violazione art. 6
commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Michele DAL CIN – Direttore Generale A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1
e 5 C.G.S.;
Sig. Giuseppe PAGLIARA – General Manager A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi
1 e 5 C.G.S.;
Sig. Martin LEJSAL – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Massimo BORGOBELLO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e
5 C.G.S.;
Con l’aggravante di cui all’art. 6 comma 6 C.G.S. della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara.
Soc. GENOA violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità
diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo Presidente e ai suoi dirigenti e tesserati;
Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2
commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo
Amministratore Delegato e ai suoi dirigenti e tesserati;
Sig. Massimiliano ESPOSITO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.
per responsabilità oggettiva per gli addebiti mossi al suo calciatore;
Sig. Roberto CRAVERO – Direttore Sportivo violazione art. 1 comma 1 C.G.S.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 27 luglio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Genoa Cricket and Football Club violazione art. 6
commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Matteo PREZIOSI – Collaboratore Genoa Cricket and Football Club violazione art. 6
commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Stefano CAPOZUCCA – Direttore Generale Genoa Cricket and Football Club
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Francesco DAL CIN – Amministratore Delegato A.C. Venezia 1907 violazione art. 6
commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Michele DAL CIN – Direttore Generale A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1
e 5 C.G.S.;
Sig. Giuseppe PAGLIARA – General Manager A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi
1 e 5 C.G.S.;
Sig. Martin LEJSAL – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Massimo BORGOBELLO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e
5 C.G.S.;
Con l’aggravante di cui all’art. 6 comma 6 C.G.S. della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara.
Soc. GENOA violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità
diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo Presidente e ai suoi dirigenti e tesserati;
Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2
commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo
Amministratore Delegato e ai suoi dirigenti e tesserati;
Sig. Massimiliano ESPOSITO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.
per responsabilità oggettiva per gli addebiti mossi al suo calciatore;
Sig. Roberto CRAVERO – Direttore Sportivo violazione art. 1 comma 1 C.G.S.
1) Il deferimento
Con provvedimento del 16 luglio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione:
1. Enrico PREZIOSI, Presidente della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL
CLUB S.P.A.;
2. Matteo PREZIOSI, collaboratore della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL
CLUB S.P.A.;
3. Stefano CAPOZUCCA, direttore generale della società GENOA CRICKET AND
FOOTBALL CLUB S.P.A.;
4. Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.;
5. Francesco DAL CIN, amministratore delegato della società ASSOCIAZIONE
CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., abitualmente indicato come Franco DAL CIN;
6. Michele DAL CIN, direttore generale della società ASSOCIAZIONE CALCIO
VENEZIA 1907 S.R.L.;
7. Giuseppe PAGLIARA, general manager della società ASSOCIAZIONE CALCIO
VENEZIA 1907 S.R.L.;
8. Massimo BORGOBELLO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società
ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;
9. Martin LEJSAL, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE
CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;
10. Massimiliano ESPOSITO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società
ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;
11. ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del Curatore
fallimentare dott. Nerio DE BORTOLI;
Roberto CRAVERO, direttore sportivo;
per rispondere:
A) Enrico PREZIOSI, Matteo PREZIOSI, Stefano CAPOZUCCA, Francesco DAL CIN,
Michele DAL CIN, Giuseppe PAGLIARA, Massimo BORGOBELLO e Martin LEJSAL
della violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima
della gara GENOA – VENEZIA dell’11/6/2005, in concorso fra loro e con altri soggetti allo
stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della
gara suddetta, e, in particolare: tutti i tesserati sopra indicati prendendo contatti ed accordi
diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, come specificato nella
parte motiva del presente provvedimento e nella relazione dell’Ufficio Indagini; chiedendo il
LEJSAL, su richiesta dei dirigenti del VENEZIA Michele DAL CIN e Giuseppe
PAGLIARA, la sostituzione al termine del primo tempo, adducendo un infortunio
inesistente; consegnando Enrico PREZIOSI a Giuseppe PAGLIARA la somma di euro
250.000 in contanti senza alcun lecito fondamento causale. Con l’aggravante di cui all’art. 6,
comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;
B) la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. di responsabilità diretta
ed oggettiva, ai sensi dell’ art. 6, commi 3, 4 e 6, e dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S, per gli
addebiti mossi al suo Presidente e ai suoi dirigenti e tesserati sopra indicati;
C) la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del Curatore
fallimentare, di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ art. 6, commi 3, 4 e 6, e
dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S, per gli addebiti mossi al suo Amministratore delegato e ai
suoi dirigenti e tesserati sopra indicati;
D) il calciatore Massimiliano ESPOSITO, tesserato per la Società ASSOCIAZIONE
CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., della violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto una
condotta contraria all’art. 1 C.G.S. ovvero per avere reso agli Organi Inquirenti federali
dichiarazioni reticenti e non veritiere;
E) la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del Curatore
fallimentare, di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S, per gli
addebiti mossi al suo calciatore sopra indicato;
F) il direttore sportivo Roberto CRAVERO della violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere
tenuto una condotta contraria all’art. 1 C.G.S. ovvero per avere reso agli Organi Inquirenti
federali dichiarazioni reticenti e non veritiere.
A fondamento di tale deferimento la Procura Federale ha posto le risultanze dell’attività
svolta dall’Ufficio Indagini (riportate nella relazione in data 12 luglio 2005, n. 358, con i
relativi allegati), a seguito della acquisizione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n.
401/1989, della documentazione (intercettazioni telefoniche e ambientali ed altro) trasmessa
dalla Procura della Repubblica di Genova nell’ambito del procedimento penale n.
11613/04/21 r.g.
In estrema sintesi, in tale relazione viene evidenziato, tra l’altro, che:
- tra i dirigenti ed i collaboratori del GENOA era insorta una notevole preoccupazione in
vista della decisiva gara contro il VENEZIA, a causa del notevole calo di rendimento
manifestato dalla squadra e delle tensioni sorte la Società e l’allenatore,
- le preoccupazioni erano ulteriormente aumentate dopo la gara disputata contro il
PIACENZA, nel corso della quale i dirigenti e i calciatori del GENOA avevano avuto il
sospetto di un inusitato accanimento agonistico degli avversari e, soprattutto, dopo una
telefonata fatta da CRAVERO, che fino a pochi mesi prima aveva operato per il TORINO,
a CAPOZUCCA riguardante voci su una ipotizzata offerta da parte del TORINO di un
premio a vincere in favore del VENEZIA, successiva avversaria del GENOA, per
stimolarne un maggiore impegno agonistico;
- nei giorni successivi si susseguirono numerose telefonate e vari appuntamenti tra tesserati
e collaboratori di GENOA, TORINO e VENEZIA;
- il Presidente Enrico PREZIOSI diede disposizioni agli organi amministrativi della propria
Società di prelevare denaro contante per euro 200.000 e dispose di lasciare a disposizione,
in contanti, altri euro 50.000 provenienti dall’incasso della gara contro il VENEZIA;
- nei giorni precedenti la gara vi furono colloqui e incontri tra calciatori e dirigenti del
VENEZIA che evidenziarono, con specifico riferimento ad accordi intercorsi fra le due
Società, il disinteresse di molti di essi a prendere parte alla gara stessa, in previsione di una
sconfitta già prestabilita;
- in particolare, il calciatore LEJSAL, che non aveva alcuna intenzione di partecipare alla
gara, venne indotto a giocare sia da PAGLIARA sia da Michele DAL CIN, allo scopo di
non provocare l’intervento dell’Ufficio Indagini, tra l’altro garantendogli che ad un suo
cenno convenzionale sarebbe stato immediatamente sostituito;
- vi furono poi altre telefonate fra i protagonisti della vicenda, sia durante la gara, sia
immediatamente dopo la sua conclusione;
- nei giorni successivi si verificarono ulteriori telefonate fra PAGLIARA, da una parte, e
Matteo PREZIOSI e CAPOZUCCA, dall’altra, aventi ad oggetto la pretesa del primo di
incontrare il Presidente Enrico PREZIOSI, come effettivamente avvenne in seguito;
- il giorno 14/6/2005, a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri sull’autovettura di
PAGLIARA, dopo che questi si era recato presso l’azienda di Enrico PREZIOSI, venne
sequestrata la somma di euro 250.000, unitamente ad altra documentazione, fra cui un
accordo relativo alla cessione del calciatore Maldonado e la quietanza di ricevuta di un
assegno di euro 450.000 rilasciato a garanzia dell’accordo;
- ulteriori conversazioni intercettate nei giorni seguenti ebbero ad oggetto, da una parte, le
giustificazioni del possesso del denaro in capo a PAGLIARA e il tentativo di non
coinvolgere i tesserati del GENOA e, dall’altra, le possibili versioni da rendere per
difendersi da eventuali incolpazioni.
Dalle suddette risultanze, nonché da altri elementi probatori, la Procura Federale ha dedotto
che le condotte poste in essere dai soggetti coinvolti erano finalizzate all’alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara Genoa–Venezia dell’11/6/2005 per motivi di
classifica, cioè per consentire al GENOA l’ottenimento della promozione in serie A senza
dover partecipare ai play off.
2) Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie
difensive.
In sintesi:
- Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e il GENOA hanno eccepito l’inutilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche e ambientali, la nullità del deferimento per parzialità,
manchevolezza e discrezionalità “del capo di incolpazione e delle indagini”, nonché
l’insussistenza delle condotte illecite in capo ai deferiti; hanno negato ogni addebito,
chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria hanno proposto istanza di prova
testimoniale;
- Francesco DAL CIN, pur rilevando di non essere più tesserato a seguito della revoca della
affiliazione del VENEZIA, ha dichiarato di voler sottostare al procedimento disciplinare,
negando ogni addebito e chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria, ha proposto istanza
di prova testimoniale;
- Michele DAL CIN, pur rilevando di non essere più tesserato a seguito della revoca della
affiliazione del VENEZIA, ha dichiarato di voler sottostare al procedimento disciplinare,
negando ogni addebito e chiedendo il proscioglimento;
- PAGLIARA ha dichiarato di non essere tesserato ed ha eccepito l’inutilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche e ambientali, chiedendo il proscioglimento;
- BORGOBELLO ha eccepito l’inutilizzabilità dei dati personali tratti dalle intercettazioni
telefoniche e ambientali e l’illegittimità del loro trattamento, l’omessa comunicazione della
conclusione delle indagini, la genericità dell’incolpazione, la contraddittorietà e il
travisamento dei fatti, chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria, ha proposto istanza di
prova testimoniale;
- LEJSAL ha eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali e, in
via istruttoria, ha proposto istanza di acquisizione del supporto integrale della
intercettazione ambientale a lui riferita e istanza di prova testimoniale;
- ESPOSITO ha rilevato la contraddittorietà degli elementi probatori posti alla base del
deferimento ed eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche con riferimento
all’ipotesi di violazione dell’art. 1 del C.G.S., negando ogni addebito e chiedendo il
proscioglimento;
- CRAVERO ha negato ogni addebito, chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria, ha
proposto istanza di prova testimoniale;
- il VENEZIA ha chiesto la dichiarazione del difetto di giurisdizione a seguito della revoca
della affiliazione adottata dalla F.I.G.C. con provvedimento del Presidente Federale del
14/7/2005, C.U. n. 6/A.
Nessuna memoria è pervenuta nell’interesse di Matteo PREZIOSI.
3) Il dibattimento
Al dibattimento, svoltosi nei giorni 23 e 24 luglio 2005, sono comparsi:
- il Vice Procuratore Federale Stefano Palazzi e il Sostituto Procuratore Alessandro
Avagliano;
- i deferiti Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e LEJSAL, assistiti dai propri difensori,
nonché il GENOA, rappresentato dal Presidente, assistito dal proprio difensore.
- i difensori di Matteo PREZIOSI, PAGLIARA, BORGOBELLO, ESPOSITO e
CRAVERO;
- Francesco DAL CIN e Michele DAL CIN, senza l’assistenza di difensori.
Il VENEZIA non è comparso, né è stato assistito.
È comparso altresì il difensore della società terza interessata TREVISO.
Preliminarmente, la Commissione ha esaminato le questioni concernenti la comunicazione
dell’atto di convocazione dei deferiti Matteo PREZIOSI, Michele DAL CIN, PAGLIARA e
BORGOBELLO, sulle quali ha provveduto con l’ordinanza n. 1, di seguito integralmente
riprodotta:
“In ordine alle questioni concernenti la nullità delle notificazioni dell’atto di convocazione
sollevate dai difensori dei deferiti Matteo PREZIOSI, Massimo BORGOBELLO, Giuseppe
PAGLIARA e Michele DAL CIN, la Commissione
premesso
- che la Commissione ritiene di attenersi al principio secondo cui l’atto che ha raggiunto il
proprio scopo non può ritenersi invalido anche se posto in essere in violazione di norme
procedimentali (C.A.F. 7.8.9./9/2004, C.U. 7/C),
rilevato
- che i deferiti Massimo BORGOBELLO, Giuseppe PAGLIARA e Michele DAL CIN hanno
esercitato il proprio diritto di difesa mediante l’invio, nei termini previsti, di memoria
difensiva, attività che assorbe in sé ogni questione attinente alla ritualità della
convocazione, tanto più che in tale memoria (la quale implica, a tutta evidenza, la effettiva
conoscenza del procedimento) non è stata sollevata nessuna eccezione sul punto;
- che per contro quanto a Matteo PREZIOSI, l’atto di convocazione - a cui non è seguita
nessuna attività difensionale - è stato inviato a mezzo del servizio postale al domicilio eletto
in Meda, ma è stato ricevuto oltre il termine previsto dall’art. 37, comma 2, C.G.S., né
potendo assumere rilevanza il fatto che altra copia sia stata inviata, a mezzo fax in data
17.7.2005, presso la sede della Società GENOA, luogo che, nel caso di specie, non soddisfa
i requisiti di rito; né, per le medesime ragioni, può riconoscersi efficacia alla “consegna”
effettuata nella medesima data, presso gli uffici della L.N.P., a persona “incaricata”;
P.Q.M.
1) rigetta le eccezioni sollevate dai deferiti Massimo BORGOBELLO, Giuseppe PAGLIARA
e Michele DAL CIN;
2) dichiara la nullità della notifica dell’atto di convocazione nei confronti di Matteo
PREZIOSI e dispone la separazione della relativa posizione.”
In seguito, la Commissione ha esaminato le richieste pregiudiziali e preliminari, sollevate
nelle memorie e in sede di dibattimento.
Dopo ampia discussione, al termine della quale la Procura Federale ha chiesto il rigetto
delle richieste e delle eccezioni proposte dai deferiti, la Commissione ha provveduto con
l’ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta:
“In ordine alle richieste, alle eccezioni ed alle questioni pregiudiziali e preliminari
sollevate dai deferiti la Commissione osserva quanto segue:
a) quanto alla richiesta di revoca della Ordinanza n. 1, nella parte concernente la
separazione della posizione processuale di Matteo PREZIOSI, nessuna violazione sussiste
rispetto alla tutela delle esigenze difensive ed alla integrità del contraddittorio, in quanto la
posizione concorsuale ascritta allo stesso non implica la necessaria contestualità della
relativa fase dibattimentale, ferma restando la facoltà delle parti di chiederne l’audizione,
ove ritenuta rilevante e pertinente;
b) con provvedimento del Presidente Federale del 14/7/2005, C.U. n. 6/A, adottato ai
sensi dell’art. 16, comma 6, delle N.O.I.F. è stata disposta la revoca della affiliazione della
ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L. Ne deriva che tale Società non essendo
più soggetto dell’ordinamento federale non può essere chiamata a rispondere dei propri
comportamenti dinnanzi agli Organi della giustizia sportiva;
c) la Società TREVISO risulta portatrice di interessi indiretti per ragioni di classifica, ai
sensi dell’art. 37, comma 7, del C.G.S. Ne deriva che la sua partecipazione al dibattimento
è ammissibile;
d) la legge n. 280/2003 stabilisce espressamente che i rapporti tra l’ordinamento sportivo
e l’ordinamento statale sono regolati secondo il principio di autonomia, “salvi i casi di
rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive,
connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1, comma 2). In relazione a tale principio viene
riservata all’ordinamento sportivo la disciplina di particolari questioni, quali quelle
relative alla disciplina dell’attività sportiva ed agonistica e i comportamenti disciplinari e
le relative sanzioni (art. 2). Tale autonomia degli Organi della giustizia sportiva consente
di escludere ogni ipotesi di formale pregiudizialità tra il procedimento instaurato dinnanzi
all’Autorità giudiziaria ordinaria e quello promosso in sede sportiva. Infatti, l’art. 1 della
legge n. 401/1989 prevede espressamente che, in ipotesi di frode sportiva, la medesima
condotta possa essere valutata parallelamente, in quanto “l’esercizio dell’azione penale e
la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo
sull’omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi
sportivi” (comma 1) e “l’inizio del procedimento non preclude il normale svolgimento
secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo” (comma 2). Ne
deriva che non si ravvisano i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare,
quale che ne sia la dedotta finalità;
e) nel caso di specie, non si riscontra alcuna violazione delle disposizioni contenute nel
d.lgs. n. 196/2003, sicchè non sussite la necessità di sospensione del procedimento in attesa
delle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e della Corte Federale;
f) per quanto attiene alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali eseguite nell’ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della
Repubblica di Genova si rileva innanzitutto che il procedimento per illecito sportivo (artt.
36 e segg. C.G.S.) è connotato da una accentuata specialità nell’ambito del più ampio
genus disciplinare, correlata alla natura – parimenti speciale – dettata dalla legge n.
401/1989: sia sufficiente richiamare, sotto questo profilo, l’esclusione di ogni
pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo (art. 2) e –
per quanto più direttamente rileva in questa sede – la stessa possibilità di attingere dal
primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo (art. 2, comma 3). In quest’ottica, secondo
l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva (da ultimo C.A.F. 7.8.9/9/2004, C.U.
7/C), ai fini dell’acquisizione e dell’utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni
telefoniche e ambientali è sufficiente la provenienza delle stesse dalla Autorità Giudiziaria,
dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione in
conformità dell’art. 268 c.p.p. Ed invero, nessuna limitazione all’utilizzo di un simile
materiale processuale può derivare dal disposto dell’art. 270 c.p.p. richiamato dalle difese
dei deferiti, in quanto siffatta limitazione opera soltanto nell’ambito del processo penale ai
sensi del relativo codice di rito, non essendo invece preclusa la utilizzazione di trascrizioni,
legittimamente acquisite, in procedimenti diversi da quello penale stesso, come è appunto
quello disciplinare. Questa interpretazione (già da tempo condivisa anche dal Garante per
la protezione dei dati personali, come da provvedimento del 27/6/2001, in Bollettino n.
21/2001, p. 18) non viene smentita dal precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa
del GENOA (Cass., Sez. Un. Civ., n. 5895/1998), in quanto nella presente fattispecie opera
il combinato disposto degli articoli 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e 27 (ed
eventualmente anche 21) del d.lgs. n. 196/2003. Tale articolato normativo, infatti, realizza
una evidente disciplina di settore relativa alle frodi nelle competizioni sportive,
configurando cioè una regola di carattere speciale che – per quanto qui rileva – legittima
gli organi della disciplina sportiva a richiedere (e, conseguentemente, ad utilizzare) copia
degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 c.p.p. Ne consegue che la
previsione limitativa derivante, con effetti endoprocessuali in ambito penale, dall’art. 270
c.p.p. trova deroga ampliativa proprio in forza del principio – contenuto in fonte legislativa
di pari rango - secondo cui “ il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di
soggetti pubblici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge”,
quale appunto quella del citato art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989. Si deve comunque
rilevare che gli atti così acquisiti riguardano specificamente condotte e situazioni di cui al
deferimento, non essendo state trasmesse trascrizioni di contenuto diverso o estraneo al
presente procedimento. Si osserva infine - per quanto può eventualmente rilevare in questa
sede - che non dà luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni eseguite in altri
procedimenti, ai sensi dell’art. 270 c.p.p., il mancato deposito dei verbali e delle
registrazioni, come pure dei decreti di intercettazione, atteso che tali inosservanze non
rientrano tra quelle indicate – con carattere di tassatività – dall’art. 271 c.p.p. (così Cass.,
Sez. I pen., 15.11.2002 n. 9245);
g) quanto alla richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali formulata dalla
difesa di Massimiliano ESPOSITO, l’assunto è infondato, posto che l’incolpazione, pur a
diverso titolo rispetto alle altre posizioni processuali, rileva nell’ambito di un unico
procedimento per illecito sportivo;
h) quanto alle richieste di acquisizione delle copie autentiche degli atti del processo
penale, ivi comprese le registrazioni, valgono le considerazioni espresse in precedenza,
anche con riguardo alla loro genuinità;
i) quanto a Francesco DAL CIN (al quale risulta che, in data 5.5.2005, sono stati
conferiti, in qualità di amministratore delegato, i poteri di gestione dell’attività sportiva
per la stagione 2004/05 e la rappresentanza della Società presso gli organi federali sino al
30/6/2005) e a Michele DAL CIN (che è stato dirigente sino alla data del fallimento della
Società), i quali hanno comunque dichiarato di non volersi sottrarre al giudizio della
Commissione, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla C.A.F. (tra le altre,
16/1/1997, C.U. 16/C), secondo cui la giurisdizione degli Organi della giustizia sportiva
non viene meno nei confronti di un soggetto non più tesserato della F.I.G.C., rilevando lo
status di tesserato al momento del fatto contestato;
j) quanto a Giuseppe PAGLIARA, secondo l’orientamento della C.A.F. (da ultimo,
7.8.9/9/2004, C.U. 7/C), i collaboratori delle società sono tenuti, in base all’art. 22, comma
1, e all’art. 27, comma 1, all’osservanza delle norme federali, con la conseguenza che essi
sono assoggettati alla giurisdizione degli Organi della giustizia sportiva;
k) quanto alla richiesta di sospensione per incompletezza delle indagini, ogni decisione
viene rinviata all’esito del dibattimento;
l) quanto alla richiesta di assistenza da parte di un interprete formulata dalla difesa di
Martin LEJSAL, non risulta accoglibile, tenuto conto che nessuna particolare difficoltà di
comprensione e di eloquio è emersa in sede di dichiarazioni rese innanzi all’Ufficio
Indagini;
m) quanto alla eccepita genericità del capo di incolpazione formulata dalla difesa di
Martin LEJSAL, la condotta ascritta allo stesso risulta dettagliatamente enucleata nei suoi
elementi costitutivi;
P.Q.M.
1) dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della ASSOCIAZIONE CALCIO
VENEZIA 1907 S.R.L.;
2) dichiara ammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 7, la partecipazione al dibattimento
della Società TREVISO;
3) dichiara la propria giurisdizione nei confronti di Francesco DAL CIN, Michele DAL
CIN e Giuseppe PAGLIARA;
4) riserva ogni decisione in ordine alla richiesta di sospensione per incompletezza delle
indagini;
5) respinge tutte le altre richieste, eccezioni e questioni pregiudiziali e preliminari proposte
dai deferiti”.
La Commissione ha quindi esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali
ha provveduto con l’ordinanza n. 3, di seguito integralmente riprodotta:
“In ordine alle richieste istruttorie avanzate dai deferiti la Commissione dispone quanto
segue:
1) ammette tutta la produzione documentale, ad eccezione della lettera dell’avv. Marta
Valentini in data 12/7/2005 prodotta dalla difesa di Massimo BORGOBELLO, in quanto
inconferente;
2) ammette la seguenti prove testimoniali:
- quanto ai deferiti Enrico PREZIOSI, Stefano CAPOZUCCA e Società GENOA
CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.: capitoli da 8 a 12, teste Alessandro Moggi;
- quanto al deferito Massimo BORGOBELLO: capitoli A e B, teste Leonardo Grosso;
3) dichiara inammissibili i capitoli K, L, M proposti dal deferito Massimo BORGOBELLO;
4) rinvia ogni decisione sulle altre istanze istruttorie all’esito del dibattimento.”
A questo punto, i deferiti Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA, BORGOBELLO e GENOA
hanno dichiarato di rinunciare alla audizione dei testi ammessi.
Sono stati poi ascoltati i deferiti LEJSAL, Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e Francesco
DAL CIN.
Al termine dell’audizione dei deferiti, la Commissione, sciogliendo la riserva di cui alla
ordinanza n. 3, ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti a
concludere.
4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti
Al termine della discussione, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di
responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Enrico PREZIOSI: inibizione per 4 anni;
- per Stefano CAPOZUCCA: inibizione per 3 anni e 1 mese;
- per la Società GENOA: in caso di responsabilità diretta, in via principale, retrocessione
all’ultimo posto in classifica del campionato di serie B e, in subordine, esclusione dal
campionato di serie A con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei
campionati di categoria inferiore; in caso di responsabilità oggettiva, penalizzazione di
punti in classifica ovvero retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di serie
B ovvero esclusione dal campionato di serie A con assegnazione da Parte del Consiglio
Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- per Francesco DAL CIN: inibizione per 4 anni;
- per Michele DAL CIN: inibizione per 3 anni e 1 mese;
- per Giuseppe PAGLIARA: inibizione per 3 anni e 1 mese;
- per Massimo BORGOBELLO: squalifica per 3 anni e 1 mese;
- per Martin LEJSAL: squalifica per 1 anno;
- per Massimiliano ESPOSITO: squalifica per 6 mesi;
- per Roberto CRAVERO: inibizione per 6 mesi.
Il difensore del TREVISO si è rimesso alle decisioni della Commissione.
Le difese dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati, ribadendo la
richiesta di un supplemento di istruttoria.
PAGLIARA ha reso spontanee dichiarazioni, affermando la propria innocenza.
Al termine, la Commissione si è riunita in camera di consiglio per deliberare.
5) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
5.1. L’elemento paradossale emerso in questo procedimento - esplicitato con franchezza da
Enrico PREZIOSI non meno che da Francesco DAL CIN e che ha costituito il crinale lungo
il quale si è sviluppata in particolare la linea difensiva dei deferiti facenti capo al GENOA -
è rappresentato dalla circostanza che si è dato, e si dà, per scontato e per accettato il fatto
che una squadra, giunta a fine campionato senza particolari stimoli di classifica o di
necessità di risultato, debba - ove impegnata in una gara con un avversario che invece sia
spinto da tali stimoli o necessità - mantenere un comportamento di giuoco ed un
atteggiamento “allineati” alle aspettative dell’avversario stesso.
In quest’ottica - palesemente incompatibile con i principi di lealtà, correttezza e probità ai
quali l’ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di
credibilità e financo la sua stessa sopravvivenza - viene dunque considerata essere condotta
del tutto normale e adeguata al caso (una sorta di “legittima difesa” preventiva) quella con
cui, di fronte al timore che il proprio antagonista in classifica (nel caso di specie il
TORINO) possa essersi attivato promettendo un premio a vincere al proprio avversario
nella gara successiva (nel caso di specie il VENEZIA), si “reagisce” ponendo
concretamente in essere atti diretti ad assicurarsi il placido e non bellicoso atteggiamento di
quest’ultimo, cioè a ripristinarne il suo fisiologico e “doveroso” distacco agonistico.
È una logica, questa, che - anche a voler tacere ogni considerazione correlata alla purtroppo
desueta attenzione regolamentare che impone a tutti i tesserati di provvedere alla leale e
tempestiva denuncia di ogni illecito sportivo (reale o presunto che sia) di cui egli viene a
conoscenza (art. 6, comma 7, C.G.S.) - svuota di significato l’essenza stessa della
competizione sportiva, in quanto di fronte all’inattesa motivazione agonistica
dell’avversario (motivazione che in realtà non dovrebbe mai essere “inattesa”) l’unica
autentica reazione (altro che legittima difesa …) deve essere semplicemente quella di dare il
massimo e sconfiggere sul campo l’avversario, a prescindere dalle “sospette” motivazioni
da cui quest’ultimo possa essere animato per impegnarsi al meglio nella gara.
È evidente, dunque, che nessuna legittimazione può essere data nell’ambito
dell’ordinamento sportivo - tanto meno nella valutazione di un illecito disciplinare - al
concetto secondo cui un tesserato (e, per di più, un dirigente al massimo livello societario)
possa fornire ad un altro tesserato la “garanzia” che il comportamento della propria squadra
nella gara tra le rispettive formazioni sarà “normale”, intendendosi la normalità (nella
migliore delle ipotesi) in quella accezione di “non particolare intensità agonistica” che -
come rilevato - è assolutamente incompatibile con i già richiamati principi di lealtà,
correttezza e probità.
L’unica e legittima forma di garanzia (sembra paradossale doverlo sottolineare) è
rappresentata dal pieno rispetto dalle norme comportamentali a cui debbono attenersi tutti i
tesserati, a cominciare proprio dai dirigenti: dovendosi cioè stigmatizzare - al di là della
spontaneità e della vivacità con cui alcuni dei deferiti hanno espresso il proprio pensiero -
l’assunto secondo cui “se la squadra senza troppe motivazioni gioca con eccessivo impeto
contro quella che deve solo vincere quello è illecito sportivo” (cfr. dichiarazioni di
Francesco DAL CIN nel dibattimento), assunto che inaccettabilmente presuppone la
“normalità” di un ridotto impegno ed implica la conseguente patologia rappresentata dalla
necessità di “vigilare” perché tale normalità sia rispettata e l’amico dirigente della squadra
avversaria sia “garantito” e “tranquillizzato”.
Ad avviso della Commissione, le predette considerazioni preliminari valgono a evidenziare
l’intrinseca gravità dei fatti e le aberranti conseguenze a cui conduce quel modo di
concepire la competizione sportiva ed i rapporti tra le società partecipanti ai campionati e
tra tesserati, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico
che ha connotato l’agire dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e
successiva all’illecito, ed alle motivazioni che lo hanno ispirato.
Nel contempo - sempre in termini anticipativi di quelle che saranno le valutazioni in ordine
al trattamento sanzionatorio della vicenda in esame – va sottolineato il fatto che anche in
questa vicenda è emerso il clima “omertoso” che troppo spesso permea i rapporti tra i
tesserati e tra i tesserati medesimi ed il “sottobosco” dei vari pseudoappassionati, come è
dimostrato, da un lato, dalla parziale ritrattazione in cui il calciatore LEJSAL si è spinto in
sede dibattimentale dopo le leali dichiarazioni rese ai collaboratori dell’Ufficio Indagini
(dichiarazioni alla cui verbalizzazione - giova precisarlo - erano presenti due difensori, i
quali hanno sottoscritto l’atto senza sollevare alcuna riserva); dall’altro, dall’oscuro
atteggiamento processuale tenuto da PAGLIARA, presentatosi in udienza - quando già era
in corso la discussione - per rilasciare brevi “dichiarazioni spontanee”, peraltro di
attendibilità pari a zero, e per poi rifiutarsi, allontanandosi, di rispondere alle domande di
chiarimento che la Commissione avrebbe voluto rivolgergli.
Ciò premesso, va ricordato che l’illecito sportivo delineato dall’art. 6, comma 1, C.G.S. si
connota quale fattispecie disciplinare “a consumazione anticipata” ed “a condotta libera”,
nel senso che esso si consuma in base al mero compimento, con qualsiasi mezzo, di “atti
diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque
un vantaggio in classifica”: alterazione e raggiungimento di un vantaggio che sono già insiti
nel fatto che Enrico PREZIOSI e Francesco DAL CIN si siano accordati ed attivati al fine
di “normalizzare” le prestazioni sportive della squadra del VENEZIA, onde assicurarsi che
l’esito della gara (e, conseguentemente, le sorti del Campionato di serie B) fosse quello
“che doveva essere”: vittoria del GENOA, sconfitta del VENEZIA.
Su questa situazione - che già di per sé viene a configurare il fatto di illecito sportivo - si
innesta, in termini che aggravano e connotano di particolare ulteriore illiceità le condotte in
esame, la vicenda relativa alla dazione di denaro da parte di Enrico PREZIOSI e dei suoi
collaboratori a PAGLIARA, nuovo general manager del VENEZIA, vicenda che i deferiti
hanno (peraltro vanamente) cercato di dissimulare quale autonomo momento esecutivo
della sottostante pattuizione per la cessione al GENOA del calciatore Maldonado. Infatti, a
prescindere dal rilievo che tale cessione si appalesa - come si evidenzierà - come un mero
artifizio volto a mascherare l’intrinseca illiceità degli accordi intercorsi tra GENOA e
VENEZIA (quali che siano stati i soggetti che hanno agito per quest’ultima), si deve
ritenere, in linea generale, che una pur eventualmente lecita (trattativa di) cessione si
traduce necessariamente in illecito sportivo ove essa venga assunta - nell’intendimento dei
contraenti - quale componente sinallagmatica da inserirsi nel più ampio contesto di
“normalizzazione” della gara e del suo risultato.
5.2. Alla luce delle risultanze dibattimentali, la tesi difensiva si risolve sostanzialmente
nella lecita causale della dazione della somma di euro 250.000, avvenuta nelle circostanze
di tempo e di luogo sopra evidenziate.
Ad avviso della Commissione, tale tesi deve ritenersi del tutto inattendibile per un coacervo
di contraddizioni e illogicità che la inficiano.
Infatti, è del tutto incongruente:
- che la consegna del denaro, disposta da Enrico PREZIOSI asseritamene in considerazione
delle gravi difficoltà economiche in cui versava il VENEZIA quale anticipazione del
pagamento di quanto dovuto per l’acquisto del calciatore Maldonado, sia stata preceduta da
una serie di telefonate di PAGLIARA ad Enrico PREZIOSI, a Matteo PREZIOSI e a
CAPOZUCCA, dai toni pressanti ed esplicitamente rivelatorie del comune illecito
perpetrato (“se no li faccio tornare in B direttamente”);
- che soltanto l’euforia per la vittoria abbia potuto giustificare un così radicale mutamento
di quell’atteggiamento di chiusura manifestato un paio di giorni prima da Enrico PREZIOSI
nei confronti dei richiedenti, soprattutto se si considera che Francesco DAL CIN lo aveva
consigliato di non assecondarli (“non fare nulla prima di parlare con lui”);
- che la dazione della somma di euro 250.000 non sia stata accompagnata dal rilascio di
alcuna idonea ricevuta;
- che la dazione di tale ingente somma a titolo di anticipo non sia stata accompagnata dalla
concreta e dimostrata restituzione dell’assegno di euro 450.000 rilasciato a garanzia o,
quantomeno, dal rilascio di un assegno di importo corrispondente al conguaglio da onorare;
- che tale dazione di denaro in contanti, non corredata da adeguato riscontro documentale,
abbia avuto per beneficiari persone (PAGLIARA e Gallo) nei confronti delle quali Enrico
PREZIOSI nutriva profonda disistima tanto da affermare al dibattimento che con quei due
non avrebbe mai fatto un affare, perché li riteneva inaffidabili per un fatto di sensibilità “a
pelle”;
- che di tale assegno non sia stata rinvenuta alcuna traccia (come risulta dalla relazione
dell’Ufficio Indagini);
- che sia Enrico PREZIOSI, sia CAPOZUCCA si siano totalmente disinteressati della sorte
dell’assegno;
- che PAGLIARA, il quale materialmente aveva acquisito l’assegno, non sia stato in grado
di (o non abbia voluto) dire che fine abbia fatto, tentando maldestramente, in sede di
dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, di “collocarlo nelle casse” del VENEZIA,
rifiutandosi di fornire ulteriori chiarimenti e interrompendosi in modo brusco;
- che al momento del sequestro PAGLIARA non abbia dichiarato che la somma sequestrata
non costituiva altro che un legittimo corrispettivo della compravendita di un calciatore -
censurabile per profili rilevanti soltanto in sede sportiva e non certo rilevanti per gli Organi
di polizia giudiziaria - mentre affermava che era denaro proprio e lo ribadiva anche nel
corso di una telefonata con Matteo PREZIOSI;
- che, anche tralasciando le palesi contraddizioni riscontrabili tra le versioni rese da Enrico
PREZIOSI e dai suoi collaboratori Bignone, Nicora e Scapini circa le modalità di raccolta
della somma in questione (così come ben evidenziato e ricostruito nella relazione
dell’Ufficio Indagini), nella conversazione telefonica intercorsa, nell’immediatezza del
sequestro, tra Francesco DAL CIN e PAGLIARA il prezzo pattuito per la cessione di
Maldonado venga indicato nel maggiore ammontare di euro 700.000 rispetto a quello di
euro 450.000 indicato nel contratto preliminare di cessione e più volte ribadito (ammontare
“stranamente” corrispondente alla somma di euro 250.000 di cui al contante sequestrato con
euro 450.000 di cui al contratto preliminare e portato nell’assegno);
- che, nel periodo immediatamente successivo al sequestro, Matteo PREZIOSI, Francesco
DAL CIN e PAGLIARA abbiano dissertato con smaccata finalità di inquinamento
probatorio sulle diverse possibili versioni da fornire agli inquirenti circa l’origine della
somma sequestrata, quando l’asserita finalità della consegna del denaro avrebbe dovuto
costituire la più naturale giustificazione;
- che nel corso delle numerose conversazioni telefoniche intercorse tra i protagonisti della
vicenda nei giorni antecedenti il sequestro del denaro non è mai stato fatto riferimento al
calciatore Maldonado quale oggetto di una trattativa in corso, mentre nel periodo successivo
al sequestro si fa sistematicamente riferimento all’accordo di cessione di tale calciatore (e
pare inverosimile che l’interessato e il suo procuratore non ne fossero neppure a
conoscenza, come confermato da Vagheggi, procuratore del calciatore).
Per le considerazioni suddette la Commissione ritiene che la dazione di denaro di cui trattasi
non possa essere imputabile al parziale pagamento del prezzo pattuito per l’acquisto del
calciatore Maldonado, su cui - come rilevato - si fonda nella sostanza ogni argomentazione
difensiva.
Al contrario, l’effettiva causale della dazione di cui trattasi non può che evincersi da una
serie di circostanze pacificamente riscontrate:
- nei giorni antecedenti la gara, nella dirigenza del GENOA era maturato il sospetto che il
TORINO, diretta concorrente per l’immediata promozione in serie A, stesse ponendo in
essere sollecitazioni dirette ad incentivare il VENEZIA; in estrema sintesi, questo
convincimento si fondava su tre diversi elementi: il precedente comportamento agonistico
del Piacenza, quanto riferito dal CRAVERO al CAPOZUCCA (“la macchina del TORINO
diretta in laguna”) e quanto specificato da una fonte non individuata (premio a vincere di
euro 150.000 offerto al VENEZIA tramite Padovano e Borrello, oggetto del colloquio
intercorso tra il Presidente del TORINO Romero ed Enrico PREZIOSI, come riferito dal
primo all’Ufficio Indagini e dal secondo in sede dibattimentale);
- tale clima di sospetto aveva indotto Enrico PREZIOSI ad attivare CAPOZUCCA per
verificare la fondatezza delle “voci ricorrenti” e, anche e soprattutto, ad attivarsi
personalmente onde determinare la dirigenza del TORINO a desistere da ogni eventuale
iniziativa antiregolamentare e quella del VENEZIA a fornire “idonee garanzie” per attenersi
ad un comportamento “normale”;
- se il contatto con la dirigenza del TORINO si era esaurito nel colloquio con il Presidente
Romero, ben più ampia incisività ed insistenza assunsero gli interventi nei confronti della
dirigenza del VENEZIA, in virtù degli stretti rapporti, anche di amicizia e di fiducia, con
Francesco DAL CIN, al quale di fatto Enrico PREZIOSI attribuiva la concreta capacità e
possibilità - al di là della sua veste formale mutata a seguito della acquisizione della Società
da parte di Gallo - di incidere sul comportamento della squadra e dei singoli calciatori;
- il ruolo e l’atteggiamento assunto da Francesco DAL CIN nei confronti di Enrico
PREZIOSI è stato quello del “garante”, come esplicitamente richiesto dal secondo ed
accettato (oltre che effettivamente esercitato e rivendicato) dal primo, anche tramite
l’attività del figlio Michele DAL CIN;
- dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, di contenuto grave, preciso e
concordante, e dalle dichiarazioni degli stessi protagonisti emerge la concretezza e
l’effettività del ruolo svolto da Francesco DAL CIN. Tale ruolo si è estrinsecato, tra l’altro,
nel tenere costantemente monitorata la situazione; nell’intervenire direttamente ove
necessario per neutralizzare qualsiasi eventuale turbativa; nell’essere l’interlocutore unico
nei confronti dei calciatori del VENEZIA sui quali la nuova dirigenza (soprattutto Gallo e
PAGLIARA) esercitava minore influenza; nel suggerire a Enrico PREZIOSI
l’atteggiamento e la strategia da adottare in concreto nei rapporti con PAGLIARA e Gallo
(“non pagare finchè ci sono io”); nell’assicurare un controllo diretto sul comportamento dei
calciatori del VENEZIA anche attraverso il figlio Michele DAL CIN persino durante la
gara; nell’intervenire in tempo reale durante lo svolgimento della gara, alla quale assisteva
davanti alla televisione, chiamando Paglioni, procuratore del calciatore Vicente, per il
sorprendente ed inatteso rendimento di quest’ultimo, concretizzatosi “addirittura” nella
realizzazione di un goal, evento incompatibile con la “normalità” garantita; nel suggerire le
strategie difensive successivamente al sequestro, indicando come più praticabile “quella di
Maldonado”; nel rappresentare la ben diversa valenza di manipolazione difensiva che
avrebbe avuto l’utilizzare come schermo di copertura il riferimento ad un contratto relativo
ad un calciatore di valore di mercato notevolmente inferiore a quello di Maldonado;
- dal colloquio tra i calciatori LEJSAL e BORGOBELLO (nel corso del quale i due
affermano che “si sono messi d’accordo tra le due società”, “anche Michele lo ha detto”, “ci
sono soldi in ballo, ma non si sa chi li prende”, “li prende la Società”, “Lulù ha detto che
devono perdere 3-0”, “c’è un vecchio accordo”) emerge la chiara consapevolezza che era
stata raggiunta una intesa, che la partita si doveva perdere e che, proprio per questo,
nessuno voleva scendere in campo;
- l’esito dell’incontro a Milano tra Enrico PREZIOSI, PAGLIARA e i nuovi dirigenti del
VENEZIA, già di per se stesso anomalo perché svoltosi quarantotto ore prima della gara,
per quanto riferito in termini criptici e gergali dai protagonisti, aveva consentito a Enrico
PREZIOSI di affermare che “è tutto a posto”, manifestando in tal modo l’attenuarsi di uno
stato di ansia e di preoccupazione, ribadito dalle rassicuranti parole di Francesco DAL CIN
(“stai tranquillo è tutto OK; meglio di così non potevamo fare”); non a caso, del resto,
identico stato d’animo Enrico PREZIOSI ha comunicato alla propria consorte (“anche se è
tutto tranquillo, sono in apprensione per la partita”);
- la contestualità tra la conclusione della gara (terminata con il risultato prefigurato) e le
rassicurazioni fornite da Enrico PREZIOSI (cfr. dichiarazioni nel dibattimento) al
PAGLIARA della consegna del denaro entro brevissimo tempo è sintomatica della
correlazione tra risultato della gara e disponibilità all’adempimento, puntualmente
verificatosi il martedì successivo.
Sulla base di tali circostanze, singolarmente considerate nella loro specifica significanza,
nonché unitariamente valutate nel loro complessivo intersecarsi, la Commissione ritiene che
la dazione di denaro configuri una concreta captatio benevolentiae nei confronti dei
dirigenti del VENEZIA, non soltanto affinché costoro rifiutassero qualsiasi premio a
vincere contro il GENOA, ma anche perché garantissero il tanto atteso risultato a favore del
GENOA.
In tale ottica ogni approfondimento circa l’effettività (ovvero la simulazione) di una
contestuale trattativa avente ad oggetto il trasferimento del calciatore Maldonado è del tutto
irrilevante.
Parimenti del tutto irrilevante ai fini della presente decisione risulta ogni eventuale e
ulteriore approfondimento in ordine ai rapporti effettivamente intercorsi tra TORINO e
VENEZIA, stante l’assoluta ininfluenza che tali rapporti presentano rispetto alla
valutazione della responsabilità degli odierni deferiti.
5.3. Dalla accertata sussistenza degli estremi dell’illecito sportivo deriva la responsabilità
dei singoli deferiti che va puntualizzata nei seguenti termini.
Per quanto attiene a Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA, Francesco DAL CIN e PAGLIARA
è di solare evidenza il loro rispettivo apporto causale alla realizzazione dell’illecito: essi,
seppur in termini e con modalità differenti, correlati al loro diverso ruolo, vi hanno
inequivocabilmente preso parte, in modo diretto, operativo e concorsuale, sia nella fase
ideativa, sia in quella esecutiva, sia in quella successiva come emerge dalla ricostruzione
dei fatti precedentemente esposti. Se, infatti, di Enrico PREZIOSI e di Francesco DAL CIN
si è diffusamente descritto il reciproco interagire, frutto di concorde intento illecito
innestatosi su pregresso e radicato rapporto di amicizia, non di meno di CAPOZUCCA e di
PAGLIARA deve essere sottolineato l’apporto coessenziale alle loro funzioni dirigenziali
ed alla loro partecipazione operativa in quasi tutti i segmenti dell’azione illecita. Infatti,
Enrico PREZIOSI ha promosso l’accordo finalizzato a “normalizzare” il risultato della
gara; Francesco DAL CIN, senza alcuna esitazione, ha fornito la propria disponibilità per il
conseguimento di tale finalità; CAPOZUCCA e PAGLIARA sono intervenuti sin dal primo
momento nell’evolversi dei contatti e nello sviluppo della vicenda, partecipando
personalmente alla conclusiva dazione della somma di euro 250.000. Si aggiunga che è
stato CAPOZUCCA a “muoversi” per accertarsi della condizione dei calciatori del
VENEZIA e della loro disponibilità ad allinearsi alla logica di “normalizzazione” del
risultato, così come PAGLIARA ha riscosso materialmente il denaro in contante.
Anche Michele DAL CIN, pur non rivestendo una posizione apicale, ha avuto un ruolo
determinante nella commissione dell’illecito, in quanto alter ego del padre Francesco DAL
CIN (“è come se fossi io”), sia intrattenendo i rapporti con i calciatori del VENEZIA
finalizzati a “normalizzare” la gara (come evidenziato nelle dichiarazioni di LEJSAL), sia
presenziando alla stessa quale garante del suo svolgimento nei termini concordati.
Per quanto riguarda LEJSAL la Commissione ritiene sussistente la responsabilità in
considerazione delle ammissioni rese dinnanzi alla Autorità giudiziaria e all’Ufficio
Indagini (la cui valenza probatoria non è stata inficiata dalla successiva condotta
dibattimentale), ammissioni che - giova sottolineare - hanno offerto alla ricostruzione dei
fatti e allo sviluppo delle indagini un contributo di rilievo in un clima - come già osservato -
di evidente omertà. Infatti, LEJSAL ha consentito di rendere note condotte ed iniziative di
altri tesserati altrimenti non agevolmente rilevabili, fornendo altresì una chiave di lettura
degli elementi probatori acquisiti (intercettazioni telefoniche e ambientali). In particolare,
egli ha riferito tre specifiche e significative circostanze: l’invito a giocare rivoltogli da
PAGLIARA e da Michele DAL CIN non tanto per assicurare alla squadra la copertura di un
ruolo decisivo, ma per non offrire all’Ufficio Indagini motivi di sospetto; le pressioni da
parte del GENOA riferitegli dal PAGLIARA affinché non giocasse; l’intesa per essere
sostituito ad un “segnale convenzionale” che ha determinato l’effettivo abbandono del
terreno di giuoco, il che concretizza il suo apporto causale alla realizzazione del risultato
della gara. La Commissione deve comunque rilevare che tale atteggiamento di lealtà e di
collaborazione è stato parzialmente affievolito in sede di dibattimento: ciò nonostante, il
contributo di LEJSAL va valutato nel suo complesso e in relazione al contributo probatorio,
per cui ricorrono i presupposti per l’applicazione della attenuante prevista dall’art. 14, n. 5.
In relazione alla posizione di BORGOBELLO, infine, la Commissione non ritiene che
sussistano elementi probatori sufficienti ad affermarne la responsabilità a titolo di concorso
nella commissione dell’illecito sportivo. Tuttavia, il comportamento del deferito integra
palesemente l’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 7, in termini di omessa denuncia. Se, per
un verso, nessun riscontro è emerso circa la sua volontà di condividere il disegno illecito
volto all’accomodamento del risultato (o, ancor peggio, al suo mercimonio), per l’altro, le
intercettazioni telefoniche e ambientali (in particolare, quella con LEJSAL) rivelano come
egli fosse perfettamente consapevole che, con riferimento alla gara Genoa-Venezia, vi
fossero stati già da tempo tentativi di illecito e, addirittura, che quest’ultimo fosse già stato
concordato a livello delle rispettive dirigenze.
5.4. Quanto alle altre posizioni di cui al deferimento, la Commissione osserva quanto segue.
Per quanto attiene al comportamento di CRAVERO, esso è censurabile non sotto il profilo
della violazione dell’art. 1, quanto sotto quello della violazione dell’art. 6, comma 7, del
C.G.S. Infatti, secondo quanto risulta dagli atti, il CRAVERO ha riferito al CAPOZUCCA
di essere venuto a conoscenza di un comportamento sospetto riconducibile al TORINO
finalizzato a condizionare le prestazioni agonistiche del VENEZIA nella gara che si doveva
disputare a Genova. Secondo la normativa regolamentare, laddove un tesserato venga a
sapere che stia per essere compiuto un illecito sportivo, ha l’obbligo di informare senza
indugio gli Organi federali: obbligo che il deferito non ha rispettato.
Per quanto riguarda, infine, ESPOSITO, la Commissione rileva che le dichiarazioni
rilasciate in sede di audizione dinnanzi all’Ufficio Indagini non risultano nella sostanza in
contrasto con quelle rilasciate dal Gallo e dal Migliarina, salvo che per aspetti marginali,
mancando del resto qualsiasi riscontro alla veridicità dell’una o dell’altra versione dei fatti.
6) La determinazione delle sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società, a norma dell’art. 6, comma 3, del
C.G.S., in caso di illecito sportivo, se viene accertata la responsabilità diretta della società ai
sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere
g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.
In particolare, la lettera g) dell’art. 13 prevede la sanzione della “retrocessione all'ultimo
posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione
agonistica obbligatoria”, mentre la lettera h) prevede la sanzione della “esclusione dal
campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con
assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore”.
La scelta tra la prima e la seconda sanzione è lasciata alla valutazione degli Organi della
giustizia sportiva in relazione “alla natura e alla gravità dei fatti commessi” (art. 13, comma
1, primo capoverso), tenendo conto che l’art. 13 elenca le sanzioni in ordine di gravità, cioè
secondo un criterio incrementale, partendo dalla lettera a), per la sanzione più lieve, sino a
giungere alla lettera l), per la sanzione più pesante.
Va precisato che, con riferimento alla sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera g), per
“campionato di competenza” deve intendersi quello di appartenenza al momento della
realizzazione dell’illecito (nel caso specifico il campionato di serie B). Diversamente, si
giungerebbe alla aberrante conclusione che la società che ha conseguito un risultato positivo
(nel caso specifico: la promozione in serie A) mediante la consumazione di un illecito
sportivo, verrebbe sanzionata esclusivamente con la privazione di quel vantaggio (la
promozione, appunto), senza ulteriori conseguenze di natura affittiva.
Infatti, l’esigenza che la sanzione inflitta determini un concreto effetto affittivo, desumibile
quale principio di carattere generale dal disposto di cui all’art. 13, lett. f), C.G.S., comporta
che la collocazione all’ultimo posto del campionato di competenza acquisti il concreto
portato sanzionatorio solo in quanto tradotta nella sua naturale consequenzialità, ovvero
nella retrocessione nella categoria inferiore rispetto a quella “di competenza”.
Ad abundantiam, la Commissione osserva che del resto non avrebbe alcun senso collocare
una società all’ultimo posto della classifica di un campionato che deve ancora iniziare e
nella quale, all’inizio della stagione sportiva, tutte le squadre sono evidentemente poste alla
pari.
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni a carico dei tesserati, l’art. 6, comma 5, dispone che
“i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo
sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo
minimo di tre anni” (ma, comunque, per effetto di quanto previsto dall’art. 14, comma 2,
non superiore a 5 anni).
Si aggiunga che “se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il
vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate” (art. 6, comma 6).
In tal caso, con riferimento ai dirigenti, ove l’infrazione venga ritenuta di “particolare
gravità”, tanto da determinare l’applicazione della sanzione prevista dalla lettera e) dell’art.
14 nella misura massima prevista, l’Organo di giustizia sportiva può anche formulare
proposta al Presidente Federale perché venga dichiarata la preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2).
Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni, la Commissione rileva, in via
generale, che, nel caso in questione, deve necessariamente tenersi conto della aggravante
prevista dall’art. 6, comma 6, in quanto lo svolgimento e il risultato della gara sono stati
alterati e, comunque, il vantaggio in classifica è stato conseguito. Pertanto, le sanzioni
previste dall’art. 13 vanno aggravate.
Ai fini della concreta quantificazione di esse, poi, la Commissione deve evidenziare come
le modalità stesse dell’illecito - sia nella componente correlata alla inaccettabile violazione
delle regole di lealtà, correttezza e probità insita nella logica di “normalizzazione” delle
gare (che offende anche gli interessi statuali in materia di gestione dei concorsi a premi), sia
ovviamente in quella che trova espressione nella mercificazione corruttiva della attività
sportiva - suscitino un rilevante allarme sociale, tanto più a fronte delle implicazioni che il
campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico.
In particolare, in relazione alle singole posizioni la Commissione ritiene che assumano
particolare rilievo:
- quanto a Enrico PREZIOSI, la carica di Presidente e il livello di responsabilità ad essa
connesso, la partecipazione attiva alla commissione dell’illecito nel ruolo di promotore e
l’interesse primario alla sua realizzazione;
- quanto a Francesco DAL CIN, la partecipazione attiva alla commissione dell’illecito e il
ruolo in concreto esercitato nella vicenda, indipendentemente dalla veste formale ricoperta
in ambito societario;
- quanto a CAPOZUCCA e a PAGLIARA, la qualifica di dirigente e il ruolo nella vicenda;
- quanto a Michele DAL CIN, la partecipazione di carattere essenzialmente esecutivo
rispetto alle indicazioni ricevute da Francesco DAL CIN;
- quanto a LEJSAL, la limitata partecipazione alla vicenda e l’atteggiamento di lealtà di
fronte all’Ufficio Indagini;
- quanto a BORGOBELLO e CRAVERO, l’antidoverosità della condotta e il
comportamento processuale;
- quanto alla Società GENOA, il coinvolgimento del Presidente e dei vertici dirigenziali.
Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della
giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.
7) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione dichiara:
- Enrico PREZIOSI responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Stefano CAPOZUCCA responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Società GENOA responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Giuseppe PAGLIARA responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Massimo BORGOBELLO responsabile della violazione dell’art. 6, comma 7, del
C.G.S.;
- Francesco DAL CIN responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Michele DAL CIN responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Martin LEJSAL responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., con
l’attenuante di cui all’art. 14, comma 5;
- Roberto CRAVERO responsabile della violazione dell’art. 6, comma 7, del C.G.S.;
e, di conseguenza, delibera di infliggere:
- a Enrico PREZIOSI, Presidente della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL
CLUB S.P.A., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14,
comma 2) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi
rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2);
- a Stefano CAPOZUCCA, direttore generale della società GENOA CRICKET AND
FOOTBALL CLUB S.P.A., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e
6, e art. 14, comma 2);
- a Francesco DAL CIN, amministratore delegato della società ASSOCIAZIONE
CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6, comma
5 e 6, e art. 14, comma 2) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2);
- a Michele DAL CIN, direttore generale della società ASSOCIAZIONE CALCIO
VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell’inibizione per tre anni e un mese (art. 6, comma 5
e 6);
- a Giuseppe PAGLIARA, general manager della società ASSOCIAZIONE CALCIO
VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e
art. 14, comma 2);
- a Massimo BORGOBELLO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società
ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione della squalifica per cinque
mesi (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g);
- a Roberto CRAVERO, direttore sportivo, la sanzione dell’inibizione per quattro mesi
(art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. e);
- a Martin LEJSAL, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società
ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione della squalifica per sei
mesi (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 1, lett. g), e comma 5).
- alla Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. la sanzione della
retrocessione all’ultimo posto del campionato di Serie B per la stagione agonistica
2004/2005 (art. 13, lett. g) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare
nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, comma 6, e art. 13, lett. f).
La Commissione proscioglie dall’addebito contestato Massimiliano ESPOSITO, calciatore
all’epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907
S.R.L.
La Commissione dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della ASSOCIAZIONE
CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 27 luglio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Genoa Cricket and Football Club violazione art. 6
commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Matteo PREZIOSI – Collaboratore Genoa Cricket and Football Club violazione art. 6
commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Stefano CAPOZUCCA – Direttore Generale Genoa Cricket and Football Club
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Francesco DAL CIN – Amministratore Delegato A.C. Venezia 1907 violazione art. 6
commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Michele DAL CIN – Direttore Generale A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1
e 5 C.G.S.;
Sig. Giuseppe PAGLIARA – General Manager A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi
1 e 5 C.G.S.;
Sig. Martin LEJSAL – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;
Sig. Massimo BORGOBELLO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e
5 C.G.S.;
Con l’aggravante di cui all’art. 6 comma 6 C.G.S. della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara.
Soc. GENOA violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità
diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo Presidente e ai suoi dirigenti e tesserati;
Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2
commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo
Amministratore Delegato e ai suoi dirigenti e tesserati;
Sig. Massimiliano ESPOSITO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.
per responsabilità oggettiva per gli addebiti mossi al suo calciatore;
Sig. Roberto CRAVERO – Direttore Sportivo violazione art. 1 comma 1 C.G.S."