LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.379/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ATHOS PUCCINELLI (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA NOVARA-SANGIOVANNESE DELL’8 MAGGIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.379/C del 25/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ATHOS PUCCINELLI (C.U. N.352/C
DEL 10/5/2005 GARA NOVARA-SANGIOVANNESE DELL’8 MAGGIO 2005).
Con delibera pubblicata il 10 maggio 2005 il Giudice Sportivo infliggeva
due giornate di squalifica al calciatore Luca Athos Puccinelli, per atto di
violenza verso un avversario non a distanza di gioco, commesso nel corso
della gara Novara – Sangiovannese, disputata l’8 maggio 2005.
A mezzo del direttore generale ha proposto reclamo la società Novara
Calcio S.p.a., che chiede la riduzione della sanzione perché «non si è trattato
di un atto di violenza premeditato o doloso ma di un normale fallo a
conclusione di un’azione di gioco, sia pure con palla in quel momento già
rilanciata dal giocatore che rimaneva colpito, al termine della quale il
calciatore Puccinelli alzava il braccio all’altezza della testa del calciatore
avversario colpendolo in modo assolutamente non grave» e senza provocargli
danni fisici.
Nell’escludere l’atto di violenza, la reclamante ha prodotto una casetta
televisiva, registrata da emittente autorizzata.
Come evidenziato nel reclamo, l’episodio in questione è stato
segnalato all’arbitro da uno dei suoi assistenti, che così descrive il fatto nel
suo rapporto: «Al 22° del secondo tempo il sig. Puccinelli Luca Athos n. 7 del
Novara colpiva con una sberla al volto un avversario (il colpo non ha precluso
al calciatore colpito la prosecuzione del gioco), a gioco in svolgimento con
palla non a distanza di gioco».
All’odierna riunione, la Commissione ha preso visione delle immagini
televisive che riproducono il fatto, posto che avverso le sanzioni irrogate a
tesserati per condotta violenta le parti possono chiedere tale mezzo di prova,
ai sensi dell’art. 31, comma A4), del Codice di Giustizia Sportiva.
Le immagini, tuttavia, si sono rivelate inidonee a dimostrare che il
tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione e quindi resta fermo
quanto riportato dal direttore di gara, congruamente sanzionato dal primo
Giudice.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Novara Calcio S.p.a. avverso la
squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Puccinelli Luca Athos.
La tassa va addebitata.
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