LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.379/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO G. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANNI CARERI (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA CUOIOPELLI C.R.–CASTLENUOVO G. DELL’8 MAGGIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.379/C del 25/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO G. S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANNI CARERI (C.U.
N.352/C DEL 10/5/2005 GARA CUOIOPELLI C.R.–CASTLENUOVO G.
DELL’8 MAGGIO 2005).
All’esito degli esami degli atti ufficiali relativi alla gara Cuoiopelli C.R.-
Castelnuovo G. disputata a Pisa l’8 maggio 2005 nell’ambito del Campionato
di Calcio Serie C/2, girone B, il Giudice Sportivo infliggeva sei giornate di
squalifica al calciatore Gianni Careri, tesserato per l’U.S. Castelnuovo
Garfagnana, perché «dopo una decisione tecnica dell'arbitro gli lanciava
contro il pallone, colpendolo alla fronte e procurandogli lieve, momentaneo
dolore; alla notifica del provvedimento gli rivolgeva ripetute e volgari
espressioni offensive, tentando anche di toccarlo al basso ventre nel mentre
pronunciava altre offese e volgarità; dopo circa un minuto veniva fatto
allontanare dai suoi stessi compagni».
La delibera è stata impugnata dalla società, che ritiene troppo severa la
sanzione decisa dal primo Giudice.
All’odierna riunione, in accoglimento di una specifica richiesta della
reclamante, sono state visionate le immagini televisive che riproducono il
fatto, con riferimento al lancio del pallone, che costituisce condotta violenta
per la quale, ai sensi dell’art. 31, comma A4), del Codice di Giustizia Sportiva,
è ammesso il particolare mezzo di prova.
E’ opportuno ripercorrere la vicenda cominciando dal rapporto
dell’arbitro: «Al 45° del secondo tempo ho espulso il calciatore n.1 Careri
Gianni (Castelnuovo) perché, dopo aver fischiato un calcio di rigore, mi
lanciava volontariamente il pallone che mi colpiva in fronte, procurandomi un
lieve dolore momentaneo. Estratto il cartellino rosso il calciatore iniziava ad
apostrofarmi con frasi gravemente ingiuriose del tipo: “C… ., sei un c… .! Testa
di c… !”. Si cercava di allontanarlo ma tornava verso di me, e con un gesto
cercava di toccarmi i genitali senza riuscirci, e accompagnava tale gesto con
questa frase: “Fammi vedere se hai i c… ., stronzo!”. Dopo circa un minuto
veniva fatto allontanare dai compagni».
Assume la società reclamante che dopo la concessione alla squadra di
casa del secondo rigore il portiere aveva lanciato in aria il pallone, che nel
ricadere “inavvertitamente finiva con l’urtare il direttore di gara nella fronte”,
come evidenziano le immagini televisive; alla vista del cartellino rosso il
calciatore si era limitato ad una breve protesta e si era allontanato nei tempi e
nei modi imposti dal ruolo di portiere (togliersi i guanti, la maglia, ecc.).
Sottolinea ancora la reclamante che l’arbitro non ha riportato conseguenze e
che nel corso del campionato il tesserato non ha mai tenuto comportamenti
scorretti o irriguardosi nei confronti degli ufficiali di gara.
Per quanto attiene al primo segmento della condotta, il lancio del
pallone verso l’arbitro, ritiene la Commissione che il lancio vi sia stato, ma in
circostanze e con modalità tali da integrare, sotto il profilo soggettivo, una
condotta gravemente offensiva, ma non violenta.
Per il comportamento successivo resta ferma l’efficacia probatoria degli
atti ufficiali, non seriamente contrastati dalla parte.
Tutto ciò premesso, e considerato che tutto si è svolto in rapida
successione, senza un apprezzabile intervallo temporale, si stima sanzione
più calibrata quella di cinque giornate di squalifica.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società U.S. Castelnuovo G. S.r.l. e per l’effetto
riduce a cinque gare effettive la squalifica inflitta al calciatore Careri Gianni.
La tassa non va addebitata.
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