LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA PISTOIESEFROSINONE DEL 1° MAGGIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA PISTOIESEFROSINONE DEL 1° MAGGIO 2005). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Frosinone Calcio S.r.l. l’ammenda di 3.000,00 euro “perché propri sostenitori in campo avverso colpivano ripetutamente con sputi un assistente durante il secondo tempo; per esposizione di un simbolo contenente la croce uncinata, chiaramente espressiva di richiamo ad ideologie praticanti anche la discriminazione razziale”. Contro la delibera ha proposto reclamo il Frosinone Calcio S.r.l. dolendosi della particolare afflittività della sanzione irrogata dal primo giudice e chiedendone quindi la riduzione. Quanto al primo addebito, cioé agli spunti che hanno attinto l’assistente sarebbe, a detta della società reclamante, di tutta evidenza come il Giudice Sportivo non abbia tenuto conto della circostanza che si verteva in materia di intemperanze avvenute in campo avverso, ove i dirigenti societari non dispongono di validi poteri per prevenire le intemperanze dei propri tifosi; quanto al secondo addebito, e cioé alla esposizione della svastica, espressiva di ideologie praticanti la discriminazione razziale, ha dedotto che in concreto lo striscione contenente la svastica sarebbe stato rimosso prima dell’inizio della partita dagli stessi tifosi, senza l’intervento delle forze dell’ordine. All’odierna riunione il difensore della società ha insistito nei motivi del reclamo, chiedendo la riduzione della sanzione pecuniaria da 3.000,00 a 500,00 euro. Ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. L’art.11 comma 3° del Codice di Giustizia Sportiva dispone che la esposizione degli striscioni contenenti scritte simboli o emblemi che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale é sanzionata per le società che appartengono alla Lega Professionisti di Serie C con l’ammenda da 3.000,00 a 50.000,00 euro per cui il reclamo non può essere accolto in quanto la sanzione pecuniaria irrogata dal primo giudice é pari al minimo edittale. Si impone quindi la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Frosinone Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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