LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.250,00 EURO (C.U. N.363/C DEL 17/5/2005 GARA MONTICHIARI-PRO SESTO DEL 15 MAGGIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.250,00 EURO (C.U. N.363/C DEL 17/5/2005 GARA MONTICHIARI-PRO
SESTO DEL 15 MAGGIO 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto
l’ammenda di 3.250,00 euro alla società Pro Sesto S.r.l. “perché propri
sostenitori in campo avverso lanciavano prima e durante la gara petardi,
bengala e fumogeni” e “perché al termine propri sostenitori danneggiavano la
recinzione al fine di portarsi in campo in segno di esultanza (obbligo di
risarcimento danni)”.
Contro questa delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la
riduzione congrua dell’ammenda, ritenuta troppo afflittiva. A sostegno del
gravame ha dedotto, quanto ai lanci di ordigni pirotecnici, che gli addebiti
formulati a carico della società dovrebbero essere ridimensionati e, quanto al
danneggiamento della recinzione, ha sostenuto che si tratterebbe di fatto non
grave.
Dinanzi alla Commissione è comparso il difensore della società il quale
ha ribadito le richieste formulate nella memoria difensiva.
All’esito della odierna riunione si ritiene che il reclamo possa essere
accolto.
E’ opinione della Commissione che nel caso in esame si debba
effettivamente, in sintonia con l’assunto della reclamante, ridimensionare
l’accaduto in quanto, da un lato, l’arbitro non ha sospeso la gara secondo la
normativa federale e, dall’altro, il collaboratore dell’Ufficio Indagini ha
implicitamente escluso che nella fattispecie vi sia stato pericolo per le persone
e le cose, sia per la modesta potenza dei petardi fatti esplodere, sia perché il
bengala é stato gettato in zona libera da persone e cose, sia perché i due
fumogeni vennero accesi per formare una coreografia. Quanto poi alla rottura
della recinzione, é da ritenere che si sia trattato di fatto di modesta entità, data
la modestia del danno arrecato alla struttura e l’intenzione pacifica dei tifosi di
entrare in campo per manifestare la propria esultanza.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, si deve convenire con la
società che l’ammenda irrogata dal primo giudice é troppo afflittiva in
relazione alla portata reale dei fatti. Pare alla Commissione che la sanzione
pecuniaria possa essere ridotta a 1.500,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo e di ridurre l’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo
alla società A.C. Pro Sesto S.r.I. da 3.200,00 euro a 1.500,00 euro.
La tassa non va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.250,00 EURO (C.U. N.363/C DEL 17/5/2005 GARA MONTICHIARI-PRO SESTO DEL 15 MAGGIO 2005)."