LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.412/C del 22/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE DOMENICO DI CARLO (C.U. N.401/C DEL 13/6/2005 GARA PAVIA-MANTOVA DEL 12 GIUGNO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.412/C del 22/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE DOMENICO DI
CARLO (C.U. N.401/C DEL 13/6/2005 GARA PAVIA-MANTOVA DEL 12
GIUGNO 2005).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
A.C. Mantova Calcio richiedendo la revoca della squalifica. La richiesta viene
motivata con una diversa valutazione del comportamento dell’allenatore Di
Carlo, il quale rivolgendosi all’arbitro con la frase “arbitro fischia, svegliati”
lungi da voler assumere atteggiamento irriguardoso, intendeva attirare la sua
attenzione allo scopo di procedere alla sostituzione di un calciatore
infortunato. Pertanto, valutata anche la situazione piuttosto animata,
trattandosi di minuti conclusivi di una partita dei PIay-0ff, si richiede una
diversa valutazione dei fatti per ottenere l’annullamento della sanzione
giudicata eccessiva.
All’odierna riunione nessuno è intervenuto in rappresentanza della
società reclamante.
Ritiene la Commissione che, accertati i fatti nella loro oggettiva
consistenza, il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento.
E’ indubbio che l’allenatore Di Carlo si sia rivolto al direttore di gara con
atteggiamento poco rispettoso, e che, nella soggettiva valutazione di
quest’ultimo, l’atteggiamento è stato ritenuto irriguardoso con conseguente
applicazione della sanzione dell’espulsione. Compito di questa Commissione
è quello di valutare con criteri oggettivi gli eventi descritti negli atti ufficiali, ed
in tale ottica, pur giudicando meritevole di sanzione il comportamento
dell’allenatore Di Carlo, la squalifica per una gara inflitta dal Giudice Sportivo
non appare proporzionata alla gravità di altri comportamenti analogamente
sanzionati.
Pertanto la Commissione ritiene equo infliggere all’allenatore Di Carlo
la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00 in luogo della citata squalifica che
viene quindi riformata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società A.C. Mantova Calcio S.r.l.
revocando la squalifica all’allenatore Domenico Di Carlo ed irrogando allo
stesso l’ammenda di 1.000,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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