LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.412/C del 22/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.391/C DEL 6/6/2005 GARA FERMANA-CHIETI DEL 5 GIUGNO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.412/C del 22/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/1”
RECLAMO SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.391/C DEL 6/6/2005 GARA FERMANA-CHIETI DEL
5 GIUGNO 2005).
Con delibera del Giudice Sportivo veniva irrogata alla Fermana Calcio
S.p.a. l’ammenda di 3.000,00 euro per lancio di alcune bottigliette, senza
colpire.
Proponeva reclamo, nella forma e nei termini di rito, la società,
protestando l’eccessività della sanzione irrogata e chiedendone la riduzione.
All’odierna riunione nessuno era presente.
Dagli atti di causa emerge che il fatto si colloca nel medesimo contesto
temporale e che non ha cagionato danno o pericolo alcuno, ditalchè ritiene
equo la Commissione irrogare alla Fermana Calcio l’ammenda di 1.250,00
euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Fermana Calcio S.p.a.
riducendo l’ammenda a 1.250,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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