LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.412/C del 22/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.392/C DEL 6/6/2005 GARA TOLENTINO-VITERBO DEL 5 GIUGNO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.412/C del 22/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.392/C DEL 6/6/2005 GARA TOLENTINO-VITERBO
DEL 5 GIUGNO 2005).
Con delibera del Giudice Sportivo veniva irrogata alla U.S. Tolentino
l’ammenda di 3.000,00 euro per lancio di una lattina semipiena in direzione
dell’arbitro senza colpire e di altra che sfiorava altro ufficiale di gara.
Proponeva reclamo, nella forma e nei termini di rito, la società,
deprecando i fatti accaduti, evidenziando l’impossibilità di procedere al
compimento di atti coercitivi diretti ad impedire l’ingresso allo stadio di
persone in possesso di bottigliette di plastica e facendo presente di aver
provveduto ad individuare ed allontanare l’autore del lancio della lattina.
All’odierna riunione nessuno era presente.
Rileva la Commissione la gravità del fatto per essere diretti i lanci della
lattina di birra e della bottiglietta d’acqua verso il direttore di gara e
l’assistente; considerato il numero delle precedenti sanzioni pecuniarie (ben
sei) inflitte nel corso della presente stagione sportiva alla U.S. Tolentino,
ritiene equo la Commissione infliggere alla società l’ammenda di 2.000,00
euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società U.S. Tolentino S.r.l.
riducendo l’ammenda a 2.000,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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