LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO MASCHIO CALCIATORE DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO, E DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO MASCHIO CALCIATORE DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO, E DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. -. Con atto del 18 aprile 2005 la Procura Federale deferiva innanzi a questa Commissione il calciatore Antonio Maschio della Sporting Benevento per violazione dell’art.1 comma 1° del C.G.S. per il comportamento ingiurioso da lui tenuto nei confronti del pubblico durante la gara Reggiana-Benevento del 26 marzo 2005 e la società Benevento a titolo di responsabilità oggettiva. Il calciatore citato, difatti, mentre si apprestava a lasciare il campo di gioco si rivolgeva ai tifosi della squadra avversa in modo offensivo mostrando il dito medio in gesto non equivocabile. Nella sua difesa odierna, la legale della società non negava il comportamento del calciatore, ma lo giustificava considerato soprattutto il clima di gravi offese cui il citato era stato oggetto da parte del pubblico. Il rappresentante della Procura chiedeva l’irrogazione della squalifica per una giornata e l’ammenda di 500,00 euro alla società. Sembra a questa Commissione che il comportamento del calciatore vada certamente sanzionato, ma non può non tenersi conto che lo stesso rispondeva ai dileggi della tifoseria avversa, essendo, quindi, stato provocato, come peraltro riportato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini. Per i motivi su esposti la Commissione d e l i b e r a irrogare le sanzioni dell’ammenda di 250,00 euro al calciatore Antonio Maschio e dell’ammenda di 200,00 euro alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l.-.
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