LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.144 del 30 giugno 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Graziano BALBAROTTA/U.S.ALCAMO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.144 del 30 giugno 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Graziano BALBAROTTA/U.S.ALCAMO Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/5/2005 il sig.Graziano BALBAROTTA proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.ALCAMO S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2004/2005, di complessivi €.7.500,00 e precisando di aver percepito solo alcuni acconti per €.3.100,00. Tanto premesso e rilevato che la Società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva, il riconoscimento del credito residuo di €.4.400,00 e lo svincolo dalla Società predetta per morosità. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Si osserva, inoltre, che il credito residuo si qualifica quale inadempimento ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. e che, pertanto, deve disporsi lo svincolo del ricorrente dalla Società U.S.D.ALCAMO S.r.l. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara la Società U.S.D.ALCAMO S.r.l. obbligata al pagamento della somma di €.4.400,00 in favore del Sig.Graziano BALBAROTTA. Dispone,inoltre, per le causali di cui in motivazione, lo svincolo del Sig.Graziano BALBAROTTA dalla Società U.S.D.ALCAMO S.r.l. a far data del presente Comunicato e la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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