F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di MATRICCIANI GABRIELE e COLANTUONO STEFANO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di MATRICCIANI GABRIELE e COLANTUONO STEFANO - Premesso che: - in data 10/7/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Matricciani Gabriele, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società Catania Calcio come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato ma queste, almeno in alcune circostanze, erano state svolte dal Sig. Colantuono Stefano che non era in possesso dei titoli per farlo; - in data 10/7/2003 l’ A.I.A.C. chiedeva direttamente all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Colantuono aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società Catania Calcio e se il Sig. Matricciani si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere; - in data 10/1/2004 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 10/7/2003 dell’ A.I.A.C.; considerato che: - dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono prove certe e documentate che il Sig. Colantuono ha allenato il Catania Calcio con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nelle circostanze indicate nella denuncia dell’ A.IA.C. e che il Sig. Matricciani si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme; - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Colantuono nella sua memoria difensiva e dei chiarimenti prodotti con la sua audizione e quella del suo legale nel corso della riunione del Comitato Esecutivo; il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: IL NON LUOGO A PROCEDERE nei confronti del Sig. COLANTUONO STEFANO e del Sig. MATRICCIANI GABRIELE.
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