F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di COVRE LUCIANO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di COVRE LUCIANO - Premesso che: - in data 17/1/20043 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Covre Luciano, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società Gravellona Calcio come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dai Sig.ri Rampi Cesare e Polli Piero che non erano abilitati allenatori; - in data 26/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente i Sig.ri Rampi Cesare e Polli Piero avevano svolto attività tecnica quale responsabili della prima squadra della Società Gravellona Calcio e se il Sig. Covre si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere; - in data 18/6/2004 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 26/1/2004 del Settore Tecnico; considerato che: - dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che i Sig.ri Rampi e Polli hanno allenato la Società Gravellona Calcio con le mansioni di allenatori responsabili della prima squadra e che il Sig. Covre si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme; - non avendo il Sig. Covre prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. COVRE LUCIANO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005. Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte e Valle D’ Aosta per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Gravellona Calcio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it