F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di PARASMO ROCCO ANTONIO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004
Provvedimento disciplinare a carico di PARASMO ROCCO ANTONIO
- Premesso che:
- in data 8/3/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Parasmo Rocco Antonio, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società F.C. Fondi come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Orticelli Antonio che non era abilitato allenatore;
- in data 16/3/2004 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Orticelli aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società F.C. Fondi e se il Sig. Parasmo si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 18/6/2004 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16/3/2004 del Settore Tecnico;
- dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Orticelli ha allenato la Società F.C. Fondi con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Parasmo si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Parasmo nella sua memoria difensiva,
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. PARASMO ROCCO ANTONIO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2004.
Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico della Società F.C. Fondi.