F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004 Provvedimento disciplinare a carico di RESTIVO NUNZIO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 42 del 21 ottobre 2004
Provvedimento disciplinare a carico di RESTIVO NUNZIO
- Premesso che:
- in data 7/5/2004 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico deliberava di chiedere un supplemento di indagini all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. sui fatti contestati al Sig. Restivo Nunzio per l’ attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 a favore della Società A.C. Casteldaccia per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società Caccamo;
- in data 3/6/2004 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. un supplemento di indagini per verificare se effettivamente il Sig. Restivo aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 16/8/2004 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti effettuati nel supplemento di indagini in merito alla richiesta del 3/6/2004 del Settore Tecnico;
- dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. nel supplemento di indagini risulta che il Sig. Restivo ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- viste le giustificazioni addotte dal Sig. Restivo nella sua memoria difensiva,
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. RESTIVO NUNZIO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.
Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sicilia per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Caccamo.