F.I.G.C. – Commussione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 RECLAMO DELLA S.S. STELLA AZZURRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTI PIETRO E PAOLO/STELLA AZZURRA NOCERA DEL 26.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 18.2.2003)
F.I.G.C. – Commussione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03
RECLAMO DELLA S.S. STELLA AZZURRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SANTI PIETRO E PAOLO/STELLA AZZURRA NOCERA DEL 26.1.2003 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n.
74 del 18.2.2003)
All’esito della gara Santi Pietro e Paolo/Stella Azzurra del 26.1.2003, terminata con il
risultato di 2-1, la S.S. Stella Azzurra Nocera proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Calabria eccependo che, in occasione di tale gara, la
S.S. Santi Pietro e Paolo aveva schierato il calciatore Di Benedetto Pierdonato in posizione
irregolare.
La Commissione Disciplinare, ritenendo che il Di Benedetto, pur essendo presente
nella distinta gara con il n. 16, non aveva preso parte alla gara, respingeva il reclamo come
da delibera apparsa sul Com. Uff. n. 74 del 17 febbraio 2003.
Avverso tale decisione proponeva appello a questa C.A.F. la S.S. Stella Azzurra Nocera,
eccependo che il Di Benedetto aveva partecipato al gioco entrando in sostituzione di altro
calciatore e rimanendo in campo fino al termine della gara e che il Di Benedetto era in
posizione irregolare perché non tesserato per la SS. Pietro e Paolo.
Questa Commissione ritenendo necessario compiere opportuni accertamenti, con ordinanza
di cui al Com. Uff. n. 32/C - Riunione del 24.3.2004, rimetteva gli atti all’Ufficio Indagini.
All’esito degli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini è risultato che effettivamente
il calciatore Di Benedetto Pierdonato ha partecipato alla gara Santi Pietro e Paolo/Stella
Azzurra Nocera del 26.1.2003 in posizione irregolare.
Alla Ass. SS. Pietro e Paolo, pertanto, va inflitta la sanzione sportiva di perdita della
gara per 0-2.
La tassa di reclamo, ai sensi dell’art. 29 comma 13 C.G.S., va restituita.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dalla S.S. Stella Azzurra
di Nocera Terinese (Catanzaro), annulla l’impugnata delibera ed infligge alla società
Santi Pietro e Paolo la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara sopra indicata.
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