F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 RECLAMO DELLA S.S. NAPOLETANA CALOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLETANA CALOR/FORIANO DEL 2.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 RECLAMO DELLA S.S. NAPOLETANA CALOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLETANA CALOR/FORIANO DEL 2.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003) In data 5 maggio 2003 la società Napoletana Calor ha preannunciato con richiesta di copia degli atti, a mezzo telegramma, appello alla C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania relativa alla gara Napoletana Calor/Foriano del 2.3.2003, valevole per il Campionato di 1ª Categoria. Gli atti ufficiali relativi al procedimento in epigrafe sono giunti all’attuale appellante in data 26.5.2003, come attestato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata. Alla predetta ricezione la società Napoletana Calor non ha fatto seguire le previste motivazioni, e ciò in violazione del disposto dell’art. 33.2 C.G.S.. Il reclamo non può pertanto sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, non avendo la Napoletana Calor dato seguito al preavviso di reclamo, con richiesta di copia degli atti. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla S.S. Napoletana Calor di Napoli, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali, e dispone incamerarsi la tassa versata.
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