F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03 RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/JESINA CALCIO A CINQUE DEL 21.9.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 500,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03 RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/JESINA CALCIO A CINQUE DEL 21.9.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 500,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003) Avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque, che le infliggeva la punizione sportiva di perdita della gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002 per irregolarità della posizione del calciatore Rissone Alessandro, la soc. Aosta Calcio a Cinque proponeva ricorso a questa Commissione, sostenendo che il tesseramento del predetto calciatore si era perfezionato il 13 luglio 2002, data anteriore alla disputa della gara in esame, mediante invio alla Federazione del modulo di tesseramento, a mezzo di lettera raccomandata. La C.A.F., con ordinanza del 24.2.2003 pubblicata sul C.U. n. 27/C, rilevava la necessità di decidere preliminarmente in ordine alla effettiva decorrenza del tesseramento del Rissone in favore dell’Aosta Calcio a Cinque, rinviava gli atti alla Commissione Tesseramenti per la decisione di sua competenza, ai sensi dell’art. 43 C.G.S.. La Commissione Tesseramenti, con decisione del 30 maggio 2003 (C.U. n. 33/D) dichiarava che il tesseramento del calciatore Rissone Alessandro in favore della soc. Aosta Calcio a Cinque decorre dal 28.9.2002. La C.A.F. rileva che, in seguito alla delibera della Commissione Tesseramenti, passata in giudicato, è stato accertato in modo definitivo che il giorno 21 settembre 2002 il calciatore Rissone Alessandro non era tesserato per la Società appellante. Se ne deve dedurre l’irregolarità della partecipazione dello stesso alla gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque. L’appello deve essere pertanto respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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