F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DEL CALCIATORE DE GASPARI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 57 del 26.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DEL CALCIATORE DE GASPARI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 57 del 26.6.2003) All’esito della gara Eridano/Ceregnano, disputata il 25.5.2003 nell’ambito del Campionato di 2ª Categoria del Comitato Regionale Veneto, terminata con il punteggio di 1 a 2, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 27 maggio 2003, decideva di squalificare fino al 30.6.2004 il calciatore dell’Eridano De Gaspari Enrico, il quale, “espulso per violente proteste e pesanti insulti verso l’Arbitro, dopo la fine della gara reiterava gli insulti indirizzandoli all’intera terna arbitrale e colpiva con un calcio lo stinco di un A.A. provocandogli un leggero dolore”. Avverso tale decisione proponeva appello la U.S. Eridano. La competente Commissione Disciplinare con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 26 giugno 2003, respingeva il reclamo confermando la decisione impugnata. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il calciatore De Gaspari Enrico dichiarando di non aver colpito con un calcio l’Assistente di linea ed allegando al reclamo una dichiarazione in tal senso di un dirigente federale presente alla gara. Rileva questa Commissione d’Appello che i motivi di cui al ricorso attengono esclusivamente al merito onde introducono un nuovo giudizio sul fatto che non è ammissibile in questa sede, come disposto dall’art. 33 n. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore De Gaspari Enrico e ordina incamerarsi la tassa versata.
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