F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DELL’A.S.C. PHLEGRAIOS AVVERSO LE SANZIONI: L’INIBIZIONE INFLITTA SINO AL 30.6.2004 AL SIG. CARANNANTE NOÈ, DELLA SQUALIFICA SINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CARDAMURO FABIO, SEGUITO GARA GIOVANISSIMI A.S.C. PHLEGRAIOS/EL BRASIL FLEGREA DEL 25.5.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 70 del 26.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DELL’A.S.C. PHLEGRAIOS AVVERSO LE SANZIONI: L’INIBIZIONE INFLITTA SINO AL 30.6.2004 AL SIG. CARANNANTE NOÈ, DELLA SQUALIFICA SINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CARDAMURO FABIO, SEGUITO GARA GIOVANISSIMI A.S.C. PHLEGRAIOS/EL BRASIL FLEGREA DEL 25.5.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 70 del 26.6.2003) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 45 del 29 maggio 2003 il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Provinciale di Napoli del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in relazione alla gara giovanissimi A.S.C. Phlegraios/El Brasil Flegrea disputata in data 25.5.2003, ha irrogato all’A.S.C. Phlegraios la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e la sanzione dell’ammenda di e 250,00, al tecnico Sig. Noè Carannante l’inibizione sino al 30.6.2004 ed al calciatore Fabio Cardamuro la squalifica sino al 31.12.2003, per essere stato il d.d.g. al 30° del 2° tempo costretto a sospendere la gara in quanto, a seguito delle intemperanze dei predetti tesserati, alcuni sostenitori avevano invaso il terreno di gioco, attingendo con sputi lo stesso d.d.g.. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica l’A.S.C. Phlegraios, eccependo che la partita era stata regolarmente portata a termine dal d.d.g.; che il comportamento dei tesserati sanzionati non aveva affatto dato adito alle intemperanze del pubblico, anche in considerazione del fatto che l’entrata sul terreno di gioco dell’allenatore si era resa necessaria per sostenere il giovane calciatore Cardamuro, che dopo essere stato raggiunto dal provvedimento disciplinare dell’espulsione, in preda ad una crisi di nervi, era scoppiato in un pianto dirotto. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 70 del 26 giugno 2003 l’adito G.S. ha respinto il reclamo proposto dall’A.S.C. Phlegraios, rilevando la congruità della sanzione inflitta dal primo giudice, sulla base di fatti risultanti dal referto arbitrale. Con atto del 3.7.2003 l’A.S.C. Phlegraios ha appellato tale decisione, rilevando il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti operato con l’impugnata delibera, per via di una pretesa intrinseca contraddittorietà del referto arbitrale; per avvalorare la propria diversa ricostruzione dei fatti, ha prodotto una dichiarazione di un agente di Polizia Municipale presente alla gara. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia in parte inammissibile ed in parte infondato. Rileva, innanzitutto, la Commissione d’Appello che il gravame non può sfuggire, nella parte in cui censura la squalifica sino al 31.12.2003 irrogata al calciatore Cardamuro, alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 40, comma 7, lett. d/d1 C.G.S., a tenore del quale, nell’ambito dell’Attività Giovanile e Scolastica, non è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso i provvedimenti di squalifica per i tesserati di durata inferiore ai 12 mesi. Per ciò che concerne le restanti parti, quelle che concernono le sanzioni inflitte alla società ed all’allenatore, il reclamo non può trovare accoglimento, stante l’inequivoco e per nulla contraddittorio tenore del referto arbitrale, peraltro confermato dal d.d.g. in sede di audizione avanti al G.S. di 2° Grado, dal quel emergono con ogni evidenza i fatti posti a fondamento delle inflitte sanzioni. La decisione impugnata, basandosi sulle citate fonti privilegiate di prova, appare dunque immune da qualsiasi difetto di motivazione o travisamento dei fatti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S.C. Phlegraios di Bacoli (Napoli), per la parte riferita al Sig. Carannante Noè, e lo dichiara inammissibile per la parte riferita al calciatore Cardamuro Fabio ai sensi dell’art. 40 comma 7 d/d1) C.G.S.. Si dispone l’incameramento della tassa versata.
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