F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL A.S. CASAL SAN NICOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CASAL SAN NICOLA/VILLA LITERNO DELL’1.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 56 del 22.5.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DEL A.S. CASAL SAN NICOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
DI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CASAL SAN NICOLA/VILLA LITERNO
DELL’1.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 56 del
22.5.2003)
Con ricorso del 4.2.2003 la Pol. San Nicola Casal di Principe ha adito il Giudice
Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Provinciale di Caserta del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica per contestare la regolarità della posizione di n. 5 calciatori dell’A.
S. Villa Literno in relazione alla gara del Campionato Provinciale Allievi San Nicola/Villa
Literno dell’1.2.2003.
L’adito Giudice Sportivo ha provveduto a trasmettere, per competenza, la documentazione
relativa al proposto ricorso al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, il quale, con delibera
pubblicata sul C.U. n. 56 del 22 maggio 2003, ha a sua volta disposto l’invio di tutta la documentazione
all’Ufficio Indagini, avendo rilevato che almeno due dei calciatori indicati in
ricorso risultavano tesserati con indicazione di un anno di nascita posteriore (1986 invece
di 1985) rispetto a quello indicato in occasione di un precedente tesseramento per la medesima
società Villa Literno.
Avverso tale delibera ha dichiarato di proporre reclamo avanti a questa C.A.F., con
telegramma del 29.5.2003, la Pol. San Nicola Casal di Principe, senza tuttavia provvedere
al deposito di un atto in possesso dei requisiti formali minimi per poter essere conside-
rato un gravame ritualmente proposto e soprattutto senza alcuna indicazione dei motivi di
impugnazione a sostegno del gravame stesso.
Il reclamo, siccome proposto, non può dunque sfuggire alla declaratoria di inammissibilità,
a norma dell’art. 29, commi 5 e 6, C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29, commi 5 e 6,
C.G.S., l’appello dell’A.S. Casal San Nicola di Casal di Principe (Caserta) come sopra
proposto ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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