F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL G.S. REAL PARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI SEI INFLITTA AL CALCIATORE CRISTYAN DAMIANI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 28.5.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DEL G.S. REAL PARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
DI MESI SEI INFLITTA AL CALCIATORE CRISTYAN DAMIANI (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del
28.5.2003)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 89 del 22 maggio 2003 (e ripubblicato per
stralcio sul C.U. n. 44 del 28.5.2003 del Comitato Provinciale di Ancona) la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, provvedendo sul reclamo presentato
dall’U.S. Casteldemilio Calcio avverso l’esito della gara U.S. Casteldemilio Calcio/G.S.
Real Parco disputata in data 12.5.2003 nell’ambito della Coppa Marche Amatori, in accoglimento
del proposto ricorso, ha inflitto, fra l’altro, al calciatore del G.S. Real Parco, Cristyan
Damiani, la sanzione della squalifica di mesi sei, per avere lo stesso preso parte alla
gara citata in posizione irregolare, in quanto tesserato contemporaneamente per la società
G.S. Real Parco e per la società Blue Marlin Calcio a Cinque, nelle fila della quale
ha partecipato al Campionato di Serie “D” nel corso della stagione sportiva 2002/2003.
Avverso tale decisione il G.S. Real Parco ha proposto reclamo avanti alla medesima
Commissione Disciplinare, la quale, con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 95 del
12.6.2003, rilevata la propria incompetenza, ha rimesso gli atti a questa Commissione
d’Appello Federale.
Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo, con il quale il G.S. Real
Parco chiede l’annullamento o la consistente riduzione della squalifica inflitta al calciatore
Cristyan Damiani, sia inammissibile, a norma dell’art. 40, comma 7, lett. d), punto d1),
C.G.S., secondo il quale, nell’ambito dell’attività regionale della L.N.D., a contraris non è
ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari
quando riguardino squalifiche per i tesserati di durata inferiore ai 12 mesi.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40.7 d/d1) C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dal G.S. Real Parco di Ancona e ordina incamerarsi la tassa
versata.
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