F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL G.S. REAL PARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI SEI INFLITTA AL CALCIATORE CRISTYAN DAMIANI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 28.5.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL G.S. REAL PARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI SEI INFLITTA AL CALCIATORE CRISTYAN DAMIANI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 28.5.2003) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 89 del 22 maggio 2003 (e ripubblicato per stralcio sul C.U. n. 44 del 28.5.2003 del Comitato Provinciale di Ancona) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, provvedendo sul reclamo presentato dall’U.S. Casteldemilio Calcio avverso l’esito della gara U.S. Casteldemilio Calcio/G.S. Real Parco disputata in data 12.5.2003 nell’ambito della Coppa Marche Amatori, in accoglimento del proposto ricorso, ha inflitto, fra l’altro, al calciatore del G.S. Real Parco, Cristyan Damiani, la sanzione della squalifica di mesi sei, per avere lo stesso preso parte alla gara citata in posizione irregolare, in quanto tesserato contemporaneamente per la società G.S. Real Parco e per la società Blue Marlin Calcio a Cinque, nelle fila della quale ha partecipato al Campionato di Serie “D” nel corso della stagione sportiva 2002/2003. Avverso tale decisione il G.S. Real Parco ha proposto reclamo avanti alla medesima Commissione Disciplinare, la quale, con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 95 del 12.6.2003, rilevata la propria incompetenza, ha rimesso gli atti a questa Commissione d’Appello Federale. Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo, con il quale il G.S. Real Parco chiede l’annullamento o la consistente riduzione della squalifica inflitta al calciatore Cristyan Damiani, sia inammissibile, a norma dell’art. 40, comma 7, lett. d), punto d1), C.G.S., secondo il quale, nell’ambito dell’attività regionale della L.N.D., a contraris non è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari quando riguardino squalifiche per i tesserati di durata inferiore ai 12 mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40.7 d/d1) C.G.S., l’appello come sopra proposto dal G.S. Real Parco di Ancona e ordina incamerarsi la tassa versata.
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