F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL CALCIATORE SIMEONI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 98 del 3.7.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DEL CALCIATORE SIMEONI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 98 del 3.7.2003)
La Commissione Disciplinare accoglieva in parte il reclamo di Simeoni Davide, giocatore
dello Sporting Riviera, proposto avverso il provvedimento di squalifica fino al
31.12.2004 dello stesso giocatore, adottato dal Giudice Sportivo in data 28.5.2003, e riduceva
la predetta squalifica al 30.9.2004.
Con l’appello in esame il ricorrente Simeoni chiede una riduzione della squalifica sulla
base del fatto che l’arbitro, chiuso nello spogliatoio non avrebbe potuto vedere l’autore
del calcio, nonché sul fatto che non sarebbe stato sentito il secondo arbitro.
La Commissione osserva che il ricorrente non deduce motivi di diritto che possono
giustificare l’appello avverso la decisione della disciplinare, limitandosi alla richiesta di
una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente
inammissibilità dell’appello in esame.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S., l’appello
come sopra proposto dal calciatore Simeoni Davide e dispone incamerarsi la tassa
versata.
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