F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL SIG. FABIO QUAGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 503 del 18.7.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL SIG. FABIO QUAGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 503 del 18.7.2003) La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque ha rigettato il reclamo del Sig. Fabio Quaglia avverso l’inibizione del medesimo sino al 31.12.2003, irrogata dal Giudice Sportivo (con provvedimento del 30 giugno 2003) per avere egli, benché precedentemente inibito, preso parte all’incontro Pro Reggina ’97/N.A.S. Lazio del 28.6.2003, in qualità di allenatore, come da distinta presentata dall’arbitro. Ricordava la Commissione come il comportamento addebitato al Quaglia, ad avviso della Società di appartenenza (che in quella sede - a differenza di quanto avviene dinanzi alla C.A.F. - aveva assunto le vesti di ricorrente), trovasse giustificazione nel comportamen- to minaccioso tenuto, prima della gara, dai sostenitori della squadra locale; ciò avrebbe indotto il Quaglia alla decisione di sedersi in panchina per riparare sé e la squadra dai facinorosi tifosi della squadra locale, pur nella consapevolezza di incorrere in una probabile squalifica. Rilevava tuttavia la Commissione come la asserita giustificazione del comportamento tenuto dal Quaglia non trovasse conforto alcuno negli atti ufficiali di gara (rapporti del Direttore di gara e del Commissario di campo), muniti ex art. 31 lett. a-1) e b-1) C.G.S. di fede probatoria privilegiata circa il comportamento dei tesserati e dei sostenitori delle squadre in occasione dello svolgimento delle gare: orbene, da tali atti si poteva evincere che il contegno dei tifosi e dei dirigenti locali fosse stato del tutto normale e che non si fosse verificata alcuna manifestazione violenta e minacciosa da parte del pubblico, sì da far risultare la giustificazione addotta dal Sig. Quaglia affatto corrispondente alla realtà dei fatti. In ordine alla commisurazione della pena, la Commissione Disciplinare riteneva congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo (cinque mesi supplementari rispetto alla precedente inibizione, per violazione della quale il Quaglia veniva ulteriormente sanzionato), in considerazione della recidività del tesserato. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 503 del 18 luglio 2003 della Divisione Calcio a Cinque, il Sig. Fabio Quaglia - questa volta in proprio - interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 24 luglio successivo. Ripercorreva l’appellante la “storia” delle plurime sanzioni comminategli nella stagione sportiva 2002/2003, rendendole apparentemente tutte oggetto delle proprie censure. In particolare affermava il Quaglia come l’errore iniziale fosse da ricondurre alla squalifica comminatagli irrogata a seguito del comportamento tenuto, nelle vesti di tifoso interessato, nel corso della partita di andata della finale del Campionato Nazionale Maschile Lazio/ Prato. Reiterava quindi l’appellante gli argomenti già dedotti nel gravame della Società N.A.S. Lazio contro la decisione del Giudice Sportivo, volti sostanzialmente ad avvalorare la tesi per cui la partecipazione del tesserato alla gara Pro Reggina ’97/N.A.S. Lazio era giustificata dalle minacce ricevute dai sostenitori della squadra avversaria. Il ricorso risulta così chiaramente diretto ad ottenere una nuova e più mite valutazione del fatto da parte della C.A.F., senza estrinsecarsi nell’enucleazione di specifici errores in iudicando o in procedendo della pronuncia resa dalla Commissione Disciplinare. Il gravame - in quanto diretto ad ottenere un terzo grado di giudizio, in contrasto con il combinato disposto delle lett. b), c) e d) dell’art. 33, comma 1, C.G.S. - è conseguentemente inammissibile. Del pari inammissibile è la richiesta del Sig. Quaglia di ridurre l’ammenda pecuniaria irrogata alla Società N.A.S. Lazio: e ciò sia per difetto di legittimazione attiva, potendo un simile gravame essere proposto unicamente e direttamente dalla Società sanzionata; sia perché sul punto si è oramai formato il giudicato, non essendo stata la decisione del Giudice Sportivo censurata dinanzi alla Commissione Disciplinare nel capo relativo alla sanzione pecuniaria predetta, ma unicamente nella parte concernente l’inibizione al tesserato (si vedano le conclusioni del reclamo del 3 luglio 2003: “Chiediamo quindi alla Commissione Disciplinare di accogliere la nostra istanza di clemenza per una riduzione di pena per il dirigente allenatore sig. Fabio Quaglia che milita da anni con grande impegno per il successo di questa disciplina sportiva”). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello del Sig. Fabio Quaglia come sopra proposto ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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