.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 APPELLO DEL G.S. A.C.O. SAN FILIPPO NERI AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE FINO AL 13.12.2006 AL CALCIATORE FLAVIO NAPOLI E FINO AL 13.6.2006 AI CALCIATORI CAMPANELLI DAVIDE E POMPA MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 3 del 17.7.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
APPELLO DEL G.S. A.C.O. SAN FILIPPO NERI AVVERSO LA SANZIONE DELLE
SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE FINO AL 13.12.2006 AL CALCIATORE
FLAVIO NAPOLI E FINO AL 13.6.2006 AI CALCIATORI CAMPANELLI DAVIDE
E POMPA MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 3
del 17.7.2003)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica, in data 17 luglio 2003, rigettava l’appello proposto dal
G.S. A.C.O. San Filippo Neri e confermava le pene irrogate ai calciatori Napoli Flavio,
Campanella Davide e Pompa Marco dal Giudice Sportivo di 1° Grado, con decisione del
12 giugno 2003, in merito alla gara San Filippo Neri/Riano Calcio del 3.6.2003.
Rilevava il Giudice Sportivo di 2° Grado come il referto arbitrale - confermato in sede
di audizione dinanzi al medesimo Giudice Sportivo dal Direttore di gara - facesse piena
prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a
norma dell’art. 31, lett. a1), C.G.S., conseguendone l’irricevibilità delle censure formulate
dall’appellante, tutte sostanzialmente volte a prospettare una ricostruzione dell’accaduto
nel corso dell’incontro San Filippo Neri/Riano Calcio diversa e contrastante rispetto a
quella di cui agli atti ufficiali di gara. Riteneva inoltre, in merito alla commisurazione della
pena, che la sanzione determinata dal giudice inferiore fosse equa in relazione al contenuto
del referto arbitrale e del supplemento.
Avverso tale decisione, in data 23 luglio 2003, il G.S. A.C.O. San Filippo Neri interponeva
tempestivamente reclamo alla C.A.F., affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, si censurava la decisione del Giudice Sportivo per il fatto che il
reclamo fosse stato posto in discussione senza che la società reclamante fosse stata
posta a conoscenza degli esiti dell’audizione resa dall’arbitro della gara dinanzi al medesimo
giudice d’appello, da cui sarebbe risultato leso in maniera decisiva il principio
del contraddittorio ed il diritto di difesa. Con il secondo motivo si lamentava che la decisione
d’appello avesse rigettato il reclamo sostanzialmente omettendo qualsivoglia motivazione
in ordine alle molteplici e specifiche censure sollevate. Con il terzo motivo si
chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare e l’invio degli atti al competente
Ufficio Indagini, onde far piena luce sui comportamenti della squadra avversaria del
San Filippo Neri nella gara incriminata: comportamenti che non sembrano assolutamente
suffragare le tesi accusatorie del Direttore di gara. Con il quarto motivo, infine, si
chiedeva una nuova valutazione in merito alla commisurazione della pena, denunciandosi
la sanzione irrogata quale esageratamente affittiva rispetto alla giovanissima età
degli atleti sanzionati.
Il gravame è inammissibile per quanto attiene ai motivi secondo, terzo e quarto, con i
quali si reitera dinanzi alla C.A.F. la richiesta di una nuova e più clemente valutazione dei
fatti e delle circostanze rilevanti per la commisurazione della pena, e quindi un terzo grado
di giudizio, in contrasto con il ruolo della C.A.F. di giudice (ordinariamente) di sola legittimità.
In particolare va poi rilevato come le censure sollevate in secondo grado non
siano state affatto rigettate senza motivazione, posto che il Giudice Sportivo ha puntualmente
rilevato come la fede privilegiata che assiste il referto arbitrale fosse da sé sola
sufficiente a precludere l’esame dell’articolata impugnazione proposta dal G.S. A.C.O.
San Filippo Neri, in toto imperniata sul tentativo di avvalorare una ricostruzione dei fatti
contrastante con quella attestata nel referto. Tanto meno potrà la C.A.F. soffermarsi su
questo profilo, e neppure sulla censura - parimenti volta a porre in discussione il principio
generalissimo della forza probatoria privilegiata degli atti ufficiali di gara - che lamenta la
mancata sospensione del procedimento disciplinare ed il mancato invio degli atti al competente
Ufficio Indagini, ad opera del Giudice Sportivo di 2° Grado.
Infondato è invece il primo motivo di gravame, essendo orientamento giurisprudenziale
costante di questa Commissione d’Appello Federale quello per cui la parte appellante
non ha un diritto processuale perfetto né a presenziare né ad essere posta a conoscenza
degli esiti dell’audizione del Direttore di gara disposta dal giudice d’appello, non
rientrando tali elementi nella garanzia del contraddittorio di cui gode la parte soggetta a
procedimento disciplinare. Il diritto di difesa si compendia infatti nella garanzia di essere
assistiti da persona di fiducia (art. 30, comma 6, C.G.S.) e di essere ascoltati, a richiesta,
in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli dinanzi al Giudice Sportivo (art. 30, comma 5,
C.G.S.); per contro, non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate
(art. 30, comma 4, C.G.S.), il che esclude tanto il diritto di presenziare alla deposizione
integrativa dell’arbitro quanto quello di essere posti a conoscenza dei suoi esiti.
Non è certo contestabile, come quanto sostenuto dalla società appellante, che l’art.
32, comma 6, C.G.S. riconosca ai ricorrenti ed alle controparti del procedimento di seconda
istanza il diritto di prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi gli eventuali
supplementi di rapporto. Bisogna rilevare, tuttavia, che i supplementi cui fa riferimento
la norma in esame sono quelli eventualmente acquisiti non nel corso dello stesso
giudizio di seconda istanza, ma del giudizio di prima istanza. Le esigenze di speditezza
tipiche del procedimento sportivo non consentono, infatti, i rallentamenti dovuti alla presa
di visione degli atti acquisiti nel corso dello stesso procedimento cui si riferisce la richiesta
e gli ulteriori rallentamenti dovuti ad eventuali nuove deduzioni delle parti. Tale visione
e tali nuove difese sono per contro in ogni caso garantite in vista del giudizio di terza
istanza; là dove, peraltro, va rilevato come nel caso de quo la deduzione in proposito
sollevata dinanzi alla C.A.F. - per cui dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado l’arbitro
avrebbe “modificato sostanzialmente il racconto sulle modalità di svolgimento dei fatti” -
non trova punto riscontro nella realtà, avendo anzi l’arbitro “confermato totalmente referto
e supplemento” e quindi mantenuto inalterata, alla virgola, la ricostruzione dei fatti
esposta nel referto: sì che l’ottenuta visione degli esiti dell’audizione del Direttore di gara
non risulta affatto idonea a fondare qualunque censura nel merito alla decisione odiernamente
impugnata, conseguendone l’irrilevanza del presunto vizio processuale dedotto
dall’appellante.
Prova della fondatezza della tesi appena esposta (su cui v. già la decisione della
C.A.F. del 12 maggio 2003, Polisportiva Pro Valdiano Calcio, Com. Uff. n. 43/C) risiede infine
nella previsione - dell’art. 33, comma 2, C.G.S. - per cui nel giudizio innanzi a questa
Commissione è riconosciuto alle parti il diritto di avere copia dei (soli) documenti uifficiali,
ma non anche dei nuovi atti eventualmente acquisiti nel corso del giudizio.
In ordine al quarto motivo di ricorso, infine, la censura si fonda sulla individuazione
(rectius: sulla pretermissione di alcuni) degli elementi giuridico-fattuali da prendere in considerazione
in vista della commisurazione della pena irrogata ai calciatori. In effetti, pare
che - pur a fronte dell’innegabile gravità della condotta sanzionata - la giovanissima età
dei calciatori imponga una più benevola valutazione del complesso dei fatti ascritti ai calciatori
suddetti. Il motivo va pertanto accolto, riducendosi conseguentemente la sanzione
inflitta al calciatore Flavio Napoli fino al 13.12.2005 e le sanzioni inflitte ai calciatori Davide
Campanelli e Marco Pompa fino al 13.6.2005.
Per questi motivi, la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello come sopra proposto dal
G.S. A.C.O. San Filippo Neri di Roma, riducendo la sanzione inflitta al calciatore Flavio
Napoli fino al 13.12.2005 e le sanzioni inflitte ai calciatori Davide Campanelli e Marco
Pompa fino al 13.6.2005. Dispone restituirsi la tassa versata.
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