F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03 RECLAMO DELLA S.S. ALDENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE IN MERITO GARA DI COPPA ITALIA ALDENO/BENACENSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 14 dell’8.9.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03 RECLAMO DELLA S.S. ALDENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE IN MERITO GARA DI COPPA ITALIA ALDENO/BENACENSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell’8.9.2003) All’esito della gara di Coppa Italia Aldeno/Benacense Riva, disputata il 28.4.2003 e terminata con il punteggio di 0-3, la S.S. Aldeno proponeva reclamo, adducendo che nel- l’occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori Bartolameotti Maurizio e Cosa Francesco in posizione irregolare, perché squalificati. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14 dell’8 settembre 2003, dichiarava inammissibile il reclamo per vizio di forma per non avere la reclamante prodotto la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio di copia del reclamo alla Società controparte. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Aldeno, opponendo che la suddetta Commissione Disciplinare aveva errato nel ritenere che essa società non aveva inviato alla controparte copia del reclamo e reiterando la propria richiesta di aggiudicazione “a tavolino” della gara. Il reclamo è fondato. La reclamante ha, infatti, prodotto la ricevuta della raccomandata a suo tempo inviata alla controparte. Gli atti, pertanto, vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l’esame di merito del reclamo suddetto, previo annullamento della decisione impugnata. La tassa di reclamo, ai sensi dell’art. 29 comma 13 C.G.S., va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello della S.S. Aldeno di Aldeno (Trento), annullando ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame di merito del reclamo 1.9.2003 proposto dalla S.S. Aldeno avverso la regolarità della gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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