F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 27/10/03 RECLAMO DEL G.S. BUSSETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROCIATI PARMA/BUSSETO DEL 7.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 11 del 24.9.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 27/10/03 RECLAMO DEL G.S. BUSSETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROCIATI PARMA/BUSSETO DEL 7.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 11 del 24.9.2003) La Commissione Disciplinare (con delibera di cui al Com. Uff. n. 11 del 24 settembre 2003) presso il Comitato Regionale Emilia Romagna infliggeva al G.S. Busseto la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara Crociati Parma/Busseto del 7.9.2003, per aver quest’ultima schierato il calciatore Figoni Francesco classe 1983, schierato fuoriquota pur se squalificato così come risulta dal Com. Uff. n. 33 del 20 marzo 2003. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale il G.S. Busseto Calcio sostenendo come nella stagione sportiva 2003/2004 al Campionato Juniores, riservato ai soli nati negli anni 1984-1985, possano partecipare, come fuori quota, i nati nel 1983; avendo quindi il Figoni, nato nel 1983, titolo a partecipare alle gare del Campionato Juniores, solo nel campionato Juniores questi avrebbe dovuto scontare la squalifica, e quindi per la prima gara prevista per quel campionato, iniziatosi solo in data 20.9.2003. Chiedeva, pertanto, il ripristino del risultato ottenuto sul campo, ovvero il risultato di parità 0-0. Il ricorso è infondato e va respinto. L’art. 17.6 C.G.S. al comma 6 stabilisce: “che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive; con riferimento poi alla posizione del calciatore che debba scontare una giornata di squalifica inflittagli partecipando al Campionato Juniores, se la sanzione non può essere scontata nella stagione in corso, deve essere scontata nella prima gara della nuova stagione sportiva dello stesso campionato Juniores solo se in detta nuova stagione sportiva il calciatore rientra nei limiti di età della categoria, mentre i fuori quota devono scontarla nella prima giornata di campionato in cui gioca la società di appartenenza”. Il calciatore Figoni non rientra più, per limiti di età, nella categoria Juniores e la posizione di fuori quota, non è uno status di calciatore, in quanto con l’espressione “fuori quota” viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ai campionati giovanili, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l’organizzazione del torneo, che autorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età. Pertanto il calciatore Figoni Francesco ha partecipato, nelle file del G.S. Bussetto, alla gara di cui all’oggetto (terminata con il risultato: Crociati Parma/Busseto 0-0) senza averne titolo, in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata, non avendo pregio la circostanza addotta dal G.S. Busseto che il calciatore Figoni avrebbe scontato la squalifica non partecipando come “fuori quota” alla prima partita del campionato Juniores della corrente stagione sportiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo del G.S. Busseto di Busseto (Parma) come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.
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