F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03 RECLAMO DELL’A.C. UNION PORTO VIRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C. UNION PORTO VIRO/U.C. SOLINESE DEL 29.9.2003 (Delibera della Commis- sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 15 del l’8.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03
RECLAMO DELL’A.C. UNION PORTO VIRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
A.C. UNION PORTO VIRO/U.C. SOLINESE DEL 29.9.2003 (Delibera della Commis-
sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 15 del
l’8.10.2003)
L’A.C. Union Porto Viro proponeva ricorso alla C.A.F. in relazione alla decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff.
n. 15 dell’8 ottobre 2003, con la quale le veniva applicata la sanzione sportiva della perdita
della gara A.C. Porto Viro/U.C. Solesinese, per 0-3, ex art. 12 comma 5 C.G.S., per la
posizione irregolare del suo calciatore Basso Nicola, squalificato.
La ricorrente, nei motivi, eccepiva: 1) l’inammissbilità del ricorso della U.S. Solesinese;
2) l’irregolarità formale del reclamo; 3) la contraddittorietà del Comunicato Ufficiale n. 48 del 7
maggio 2003 e richiedeva la conferma del risultato acquisito sul campo (2-1, in suo favore).
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Il ricorso della U.C. Solesinese non è inammissibile in quanto tale sanzione non consegue
al mancato versamento della tassa di reclamo, essendo prevista la possibilità di
addebito sul relativo conto, da parte dell’Organo di giustizia sportiva che ha emesso il
provvedimento.
L’errore materiale, relativo alla data della gara, nel ricorso della U.C. Solesinese, non
produce nullità, stante la possibilità di individuare, con certezza gli estremi della stessa.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il Com. Uff. n. 48 del 7 maggio
2003, è univoco nell’indicare che il calciatore Basso Nicola è squalificato per tre giornate
di gara (due, per espulsione dal campo e una, per recidività in ammonizione) e non lascia
spazio “all’interpretazione che la squalifica per una giornata fosse stata ‘assorbita’ dalla
squalifica per due giornate”.
Questa conclusione non cambia alla luce del contenuto dell’allegato al Comunicato
Ufficiale n. 57 del 26 giugno 2003, dove viene riportato l’elenco dei calciatori che devono
terminare di scontare squalifiche nella stagione sportiva 2003/2004 e dove, per il Basso,
si fa riferimento ad una giornata effettiva di squalifica, in quanto a fare fede è il Com. Uff.
n. 48 del 7 maggio 2003 e non il predetto supplemento al Com. Uff. n. 57, riassuntivo e
dotato di un minore grado di ufficialità in quanto, come in esso contenuto, lo stesso “riporta
i nominativi dei calciatori che, alla conclusione dei Campionati 2002/2003, non hanno
ancora scontato interamente il provvedimento disciplinare loro inflitto e riportato nel Comunicato
sopraindicato... resta inteso che tale pubblicazione riveste carattere esclusivamente
informativo, in quanto solo le pubblicazioni disciplinari contenute nei Comunicati ufficiali
hanno valore nei confronti di tutti gli affiliati”.
Dal rigetto del ricorso consegue l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della A.C. Union Porto Viro di Porto Viro
(Rovigo), e dispone incamerarsi la tassa versata.
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