F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03 RECLAMO DELLA POL. CAMPOBELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. ALCAMO/POL. CAMPOBELLO DEL 21.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 21 dell’8.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03 RECLAMO DELLA POL. CAMPOBELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. ALCAMO/POL. CAMPOBELLO DEL 21.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 dell’8.10.2003) La società Polisportiva Campobello, relativamente alla gara Alcamo/Campobello del 21.9.2003 chiedeva la declaratoria della punizione sportiva per 0-3 in danno della società Alcamo per la partecipazione irregolare alla stessa, nelle fila della società Alcamo del calciatore La Barbera Massimiliano, sebbene questi risultasse squalificato in Coppa Italia per residuo di una ulteriore giornata di squalifica, come da C.U. n. 11 del 3 settembre 2003, con l’obbligo quindi al calciatore di scontare la residua squalifica nella prima gara ufficiale di campionato; ed avendo il calciatore in questione preso parte della prima di campionato e cioè Termitana/Alcamo ed alla seconda di campionato, Alcamo/Campobello ne sottolineava la posizione irregolare, non avendo scontato l’ulteriore giornata di squalifica. La Commissione Disciplinare (C.U. n. 21 dell’8 ottobre 2003), considerato che col C.U. n. 11 del 3 settembre 2003 veniva pubblicata l’esclusione della società Alcamo dalla manifestazione della Coppa Italia; che ai sensi dell’art. 14 comma 10 C.G.S. le sanzioni disciplinari inflitte ai tesserati in relazione alle gare di Coppa Italia o Coppe Regionali si scontano nelle rispettive competizioni; che ai sensi dell’art. 17 comma 6 C.G.S. la distinzione prevista dal citato art. 14 non sussiste nel caso che nella successiva stagione non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima competizione in relazione alla quale sono state inflitte, respingeva il reclamo, sottolineando come nel caso di specie la sanzione residua del calciatore La Barbera non doveva essere scontata nel campionato di appartenenza. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Polisportiva Campobello chiedendo l’applicazione dell’art. 7 C.G.S. a carico della società U.S. Alcamo per la partecipazione illegittima alla gara U.S. Alcamo/Polisportiva Campobello del 14.9.2003 del calciatore La Barbera Massimiliano in quanto ancora in regime di squalifica. L’appello è inammissibile. L’art. 29 C.G.S. recita infatti al VI comma: “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili” mentre al V comma recita: “Tutti i ricorsi e i reclami devono essere motivati e trasmessi a cura degli interessati agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34”. Nella specie il ricorso presentato dalla Polisportiva Campobello non risulta firmato, per cui non può che essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Pol. Campobello di Campobello di Mazara (TP) ai sensi dell’art. 29 C.G.S., per mancata sottoscrizione del reclamo. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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