F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03 RECLAMO DEL G.S. TROIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TROIA/JUVENALIA DEL 2.3.2003 E LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.3.2006 INFLITTA AL SIG. MARINO GIANLUIGI E LA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 12 del 2.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03
RECLAMO DEL G.S. TROIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TROIA/JUVENALIA
DEL 2.3.2003 E LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.3.2006 INFLITTA
AL SIG. MARINO GIANLUIGI E LA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 12 del 2.10.2003)
Il Gruppo Sportivo Troia 1970 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata sul Com. Uff. n. 12
del 2 ottobre 2003 con la quale veniva rigettato il ricorso della stessa società relativo alla
inibizione fino al 25 marzo 2006 inflitta al dirigente Marino Gianluigi ed alla sanzione di
due punti di penalizzazione in classifica relativamente alla gara G.S. Troia/A.S. Juvenalia
del 2.3.2003 (Campionato Regionale di 2ª Categoria), per impiego non regolare di calciatori
Juniores da parte della A.S. Juvenalia.
Sostiene la ricorrente che la Juvenalia aveva schierato in campo all’inizio della gara
tre calciatori Juniores e cioè il n. 5 Marcone Pietro (n. 7.11.1983), n. 6 Ragone Mario (n.
5.11.1984) e il n. 8 Ruo Giuseppe (n. 30.10.1985); che successivamente aveva effettuato
due sostituzioni e cioè il n. 9 Ricci Libero (n. 20.4.1980) con il 17 Maruotti Michele (n.
4.6.1980) e il n. 8 Ruo Giuseppe con il 14 Bianchi Mario (n. 16.6.1981), con la conseguenza
che la suddetta Società aveva concluso l’incontro con due dei calciatori appartenenti
alla categoria Juniores anziché tre come previsto dai vigenti regolamenti. Negava
inoltre che il proprio dirigente accompagnatore Marini Gianluigi avesse in nessun modo
tentato di far modificare all’arbitro il referto di gara.
Rileva questa Commissione che dalla relazione dell’Ufficio Indagini disposta dalla
Commissione Disciplinare, pur senza raggiungere una certezza assoluta sullo svolgimento
dei fatti, ha sostanzialmente confermato quanto riferito dall’arbitro nel suo referto, vale
a dire che si verificò solo la sostituzione del n. 9 Ricci con il n. 14 Bianchi con conseguen-
te regolarità della gara dal punto di vista della presenza dei giocatori Juniores. Risulta
inoltre che effettivamente il dirigente Marino Gianluigi del G.S. Troia, dopo il termine della
gara, entrò con violenza nello spogliatoio dell’arbitro pretendendo con minacce la modifica
del referto.
Tutto ciò considerato e non sussistendo alcun elemento probatorio di rilevanza assoluta
che possa modificare quanto riferito dal giudice di gara, il reclamo del Gruppo Sportivo
Troia deve essere respinto.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Troia di
Troia (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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