F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03 RECLAMO DELLA U.S. SALEMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALEMI/- AKRAGAS DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 21 dell’8.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03 RECLAMO DELLA U.S. SALEMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALEMI/- AKRAGAS DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 dell’8.10.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21 dell’8 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Salemi in merito alla posizione del calciatore Galati Giuseppe, schierato dalla società Akragas nella gara di campionato Salemi/Akragas del 21.9.2003 benché squalificato per complessive tre giornate in esito a gare di Coppa Italia. Rilevava la Commissione che solo nel caso in cui la società di appartenenza del calciatore squalificato non partecipi alle Coppe questi è tenuto a scontare la sanzione nelle gare di campionato e che il Galati aveva preso parte regolarmente alla gara di campionato del 21.9.2003 (Akragas/Salemi) poiché la soc. Akragas aveva partecipato alla Coppa Italia. respingeva, pertanto e come già detto, il reclamo. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l’U.S. Salemi che richiamava l’attenzione su quanto previsto dall’art. 14, comma 10.3 C.G.S. e sul fatto che, causa l’esclusione della soc. Akragas dalla Coppa Italia, la squalifica andava scontata nel campionato. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione desse atto della irregolarità della posizione del Galati ed infliggesse alla soc. Akragas la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3-0. L’appello della U.P. Salemi, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. Va osservato in primo luogo che il richiamo della U.S. Salemi al disposto di cui all’art. 14.3 C.G.S. è del tutto inconferente al caso in esame dal momento che detta norma disciplina il differente caso dell’esecuzione delle sanzioni inflitte in gare diverse dalla Coppa Italia o dalle Coppe Regioni; sanzioni che devono essere scontate - prevede la norma - non in gare di Coppa Italia o Regioni, ma nell’ambito dell’attività ufficiale della società diversa dalle stesse Coppe Italia o Regioni. Ma questo non è il caso che qui interessa, come già rilevato, visto che la squalifica è stata inflitta al Galati in relazione a gare di Coppa Italia. Non è meritevole di essere condiviso neppure il secondo rilievo della U.S. Salemi, che muove dall’esclusione della soc. Akragas dalla Coppa Italia e dalla presunta necessità che il Galati scontasse il residuo della squalifica inflittagli nelle gare di campionato. Alla luce di quanto previsto dagli artt. 14, comma 10.1, e 17, comma 6, C.G.S. argomento come questo non ha fondamento alcuno, visto che l’esclusione della società dalla Coppa Italia o dalle Coppe Regioni è circostanze che non ha rilievo di alcun genere. Rileva il fatto, invece, correttamente messo in evidenza dalla Commissione Disciplinare, che le sanzioni maturate nell’ambito di una competizione devono essere scontate nella stessa competizione (art. 14, comma 10.1, C.G.S.), anche nella nuova società nella quale il calciatore si sia eventualmente trasferito e nella stagione o nelle stagioni successive (art. 17, comma 6, C.G.S.). Così stando le cose non vi è dubbio che il Galati non era tenuto a scontare la sanzione inflittagli in relazione a gara di Coppa Italia nelle gare di campionato disputate dalla sua nuova società di appartenenza, l’Akragas, e che la sua partecipazione all’incontro Salemi/Akragas del 21.9.2003 è stata del tutto regolare. Ne consegue, come già anticipato, il rigetto dell’impugnazione proposta. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo, a norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Salemi di Salemi (TP) e ordina incamerarsi la tassa versata.
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